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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26043/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta dell'08/11/2022 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Gela (24/10/2022) che aveva applicato gli arresti domiciliari nei confronti di Barone per il delitto di incendio doloso (connessa contestazione anche di illecita concorrenza). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione ed errata valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che le immagini di videosorveglianza non consentono di identificare con certezza la sua persona e che non è provata la natura dolosa dell'incendio; 2) errata valutazione delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura, contestando la rilevanza dei precedenti risalenti al 2011 e l'assenza di adeguata argomentazione circa il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione congrua e non illogica sul quadro indiziario: diffusività delle fiamme e rifornimento di 7 litri di benzina da parte dell'imputato, coincidenza dei percorsi dell'autovettura con il luogo dell'incendio e il rapporto di interesse commerciale tra le parti sono elementi valutati in chiave prognostica e ritenuti idonei a sostenere la gravità indiziaria. Anche il giudizio sulle esigenze cautelari è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione al rischio per la pubblica incolumità e alla personalità dell'indagato (precedenti). Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 615 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza»

    La Corte ricorda che la "gravità indiziaria" ha funzione prognostica: gli indizi devono far ragionevolmente prevedere una qualificata probabilità di condanna nello stato degli atti

  • art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento procedurale per la valutazione degli elementi che il giudice può considerare nel subprocedimento cautelare

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per ricordare le regole di giudizio della decisione finale (affermazione di colpevolezza solo se superato ogni ragionevole dubbio), da tenere in considerazione in via mediata nel giudizio prognostico cautelare

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle regole per l'ipotesi di incertezza e contraddittorietà nella decisione finale, utili per valutare la tenuta del quadro indiziario in sede cautelare

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiama i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, valutati dal Tribunale e ritenuti rispettati in relazione agli arresti domiciliari applicati

  • art. 615 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente dichiarato inammissibile; la Corte quantifica la somma in euro tremila

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per il rito di costituzione del Tribunale che ha emesso l'ordinanza impugnata (composizione ai sensi dell'art. 309)

Massime di principio

  • La "gravità indiziaria" nel processo cautelare è un giudizio prognostico: il giudice deve valutare se gli elementi disponibili fanno ragionevolmente prevedere una qualificata probabilità di condanna, tenendo conto anche delle regole che governeranno il giudizio finale
  • Elementi indiziari di natura tecnica o critica (es. videosorveglianza, tracciamento dei percorsi, acquisto di carburante) possono, se collegati logicamente al fatto e al movente, concorrere a formare un quadro indiziario solido anche se nessun elemento singolarmente è conclusivo
  • La valutazione della natura dolosa di un incendio può fondarsi su circostanze oggettive come la diffusività delle fiamme, reperti compatibili (es. tanica/benzina) e la coincidenza tra spostamenti dell'indagato e luogo del fatto
  • Il giudice cautelare deve motivare specificamente il significato incriminante dei singoli elementi e la loro proiezione in chiave prognostica; una motivazione completa, logica e non contraddittoria esclude la revisione in sede di legittimità a fronte di meri rilievi di fatto
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera della prova: il controllo mira alla congruenza, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito, non alla riqualificazione degli elementi probatori
  • I precedenti penali, anche se datati, possono essere rilevanti nella valutazione della personalità e del pericolo di reiterazione, se collegati logicamente al rischio concreto che giustifica la misura cautelare
  • La scelta della misura deve rispettare il principio di proporzionalità; quando il Tribunale motiva l'adeguatezza della misura (es. arresti domiciliari) in relazione alle esigenze cautelari, la decisione è difficilmente rimovibile in Cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti

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