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Ordinanza

Ordinanza n. 10423/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale del lavoro di Roma emessa in favore della ricorrente n. 55 del 05/01/2022 (rgn. 14395/2020).

Giustizia amministrativa202507570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non integrale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 55 del 5 gennaio 2022, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 55 del 5 gennaio 2022, resa in suo favore. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con formula di mero stile. Nel giudizio è emerso inoltre che l'istituto scolastico evocato ha depositato una dichiarazione negativa di terzo esecutato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle attività già poste in essere o ancora in corso, finalizzate all'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare una relazione sui fatti oggetto del giudizio e, in particolare, sulle attività esecutive già compiute o in corso di espletamento. La relazione dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 marzo 2027 per il prosieguo della trattazione. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'avvenuta o mancata esecuzione della sentenza, né è stata regolata in modo significativo la questione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    La disposizione è richiamata in relazione alla dichiarazione negativa di terzo esecutato depositata dall'istituto scolastico; il TAR considera tale circostanza rilevante per acquisire chiarimenti sull'effettiva esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione si costituisce con una difesa meramente formale e non fornisce elementi sufficienti sull'esecuzione del giudicato, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione di chiarimenti sulle attività esecutive già compiute o in corso.
  • La verifica dell'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato può richiedere l'acquisizione di chiarimenti specifici anche alla luce di atti compiuti nell'ambito dell'esecuzione forzata, come la dichiarazione negativa del terzo esecutato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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