Ordinanza n. 2771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 3152/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3152/2026, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa esecutività. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la domanda cautelare è stata fondata sulla necessità di evitare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della definizione dell'appello, tenuto conto che l'appellante è titolare di un provvedimento di proroga tecnica volto a garantire la continuità del servizio. Il merito dell'appello è già fissato per l'udienza pubblica del 29 ottobre 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a. e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata adottata all'esito di una sommaria delibazione e della comparazione degli interessi contrapposti: è stato ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, valorizzando la titolarità, in capo all'appellante, di una proroga tecnica finalizzata ad assicurare la continuità del servizio e la prossimità della trattazione pubblica del merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare in appello; la sospensione dell'esecutività della sentenza è stata concessa in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, valutato mediante comparazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- In appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere accordata quando, in sede di sommaria delibazione, risulti un pregiudizio grave e irreparabile per l'appellante e la comparazione degli interessi contrapposti deponga per la tutela cautelare.
- La prossimità dell'udienza pubblica di merito, unitamente alla necessità di assicurare la continuità di un servizio mediante una proroga tecnica, può giustificare la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza impugnata, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nelle more della decisione definitiva.
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