Cassazione Penale, Sentenza n. 39698/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che, in sede di rinvio da annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato in larga parte la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale relativa al fallimento della DE.MI. Montaggi Industriali s.r.l. (distrazione di un ramo d'azienda ceduto alla M.A.R.I.N.E. s.r.l. per €18.000,00 e altre distrazioni), nonché aveva assolto la ricorrente per alcune condotte (sottrazione/distruzione di scritture contabili e distrazione di somme/beni). La MICARI denunciava, tra l'altro, contraddizione tra motivazione e dispositivo (assoluzioni menzionate in motivazione ma non indicate nel dispositivo), carenze di motivazione e violazioni di norme procedurali e di diritto sulla prova e sulla correlazione tra fatto contestato e giudicato, nonché la eccessiva gravità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il primo motivo: ha rilevato la contraddizione tra motivazione e dispositivo e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che non aveva precisato che l'assoluzione per non avere commesso il fatto riguardava anche la distruzione delle scritture contabili e la distrazione della somma di €47.844,00, integrando il dispositivo in tal senso. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la conferma della condanna per la distrazione del ramo d'azienda (cessione per €18.000,00) e la rideterminazione della pena a tre anni di reclusione con le relative pene accessorie sono state ritenute fondate; le censure sulla prova, sul ruolo dell'imputata e sulla mancata considerazione di testimonianze e atti sono state giudicate infondate. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale in ordine agli elementi indiziari (prezzo irrisorio, oggetto della cessione, immediata messa in liquidazione della cedente, contesto temporale e interesse della cessionaria) che giustificano la responsabilità della MICARI nella distrazione patrimoniale.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Consente l'invio della requisitoria del Pubblico Ministero in forma scritta; la Corte ne ha fatto uso per acquisire la conclusione scritta del Procuratore generale
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma processuale con cui contestare la motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate non comportassero vizio di motivazione tale da invalidare la decisione
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prova effettuata dal giudice di merito rientrasse nella plausibile discrezionalità e non fosse affetta da vizio di logicità
art. 187 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa nell'ambito di censure sulla prova testimoniale; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizi tali da alterare il giudizio di responsabilità
dir. UE 9 marzo 2016, n. 343
Richiamata dalla difesa in ordine a garanzie processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti della direttiva nel procedimento
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessaria corrispondenza tra capo d'imputazione e giudicato; la Cassazione ha ritenuto invece che la condanna fosse congruente con le accuse e con le modalità formali e sostanziali contestate
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Citate nella doglianza su violazione del diritto di difesa e della ritualità del giudizio; la Corte ha ritenuto le garanzie rispettate
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa dei giudici di merito circa il riconoscimento delle attenuanti, dati la gravità e le conseguenze della condotta
d.P.R. n. 34 del 2000
Regolamento sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, richiamato in motivazione quale elemento che aumentava il valore economico dell'asset ceduto; usato per spiegare l'importanza dell'oggetto della cessione
Massime di principio
- La Cassazione annulla senza rinvio se riscontra una palese contraddizione tra motivazione e dispositivo: in presenza di tale vizio il dispositivo può essere integrato con effetto diretto a favore dell'imputato
- Per configurare distrazione patrimoniale (bancarotta fraudolenta patrimoniale) la giurisprudenza valorizza indicatori indiziari: prezzo irrisorio rispetto al valore dell'asset, trasferimento dell'unico asset redditizio, vantaggio chiaro della cessionaria, prossimità temporale fra dismissione della carica e perfezionamento dell'operazione, e immediata compromissione della continuità aziendale della cedente
- La valutazione della prova in sede di merito (Corte d'appello) è rimessa a discrezionalità e limita la sindacabilità in Cassazione: solo vizi logici/manifeste illogicità o violazioni di legge consentono l'annullamento
- La correlazione fra capo d'imputazione e giudicato è essenziale; tuttavia il giudice può inferire ruoli fattuali (es. amministratore di fatto, regista dell'operazione) sulla base di elementi indiziari concreti e del criterio dell'interesse
- La difesa deve curare la corrispondenza fra dispositivo e motivazione e segnalare prontamente eventuali incongruenze: tali vizi sono tra i pochi che la Cassazione corregge facilmente
- Quando si contesta un'operazione societaria sospetta, è importante documentare il valore reale dell'asset, l'elenco preciso dei lavori/commesse cedute, la situazione debitoria/creditoria e qualsiasi elemento che dimostri la genuinità economica dell'operazione
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