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Sentenza

Sentenza n. 10681/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio espresso nelle due prove scritte 21/30 in entrambe e orale (19/30) nei confronti della odierna ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 –cod. concorso “ASSAMM”), dal quale è stata esclusa (e quindi non inserita nella graduatoria degli idonei), per non avere raggiunto il minimo sufficiente 21/30 su entrambe le prove scritte e orali; - nonché per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione, dei relativo verbale contenenti eventualmente ulteriori valutazioni ed altresì del verbale, ove esistente, contenente i criteri predeterminati di valutazione delle prove d'esame scritte e orali, di cui si riserva la formulazione di motivi aggiunti all'esito degli accessi richiesto e di cui attualmente non si ha conoscenza contenente le motivazioni del giudizio numerico reso dalla suddetta Commissione in merito agli elaborati redatti nelle prove scritte sostenute dalla candidata qui ricorrente, previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compreso procedere, a mezzo di nuova apposita commissione ad hoc costituita con componenti diversi da quelli precedenti, a un riesame degli elaborati in questione, che comprenda sia le operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato; ovvero, la nuova sottoposizione alle suddette prove scritte, se del caso con apposita sessione speciale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gagliardi Manuela il 10/6/2023: - in via cautelare, sospendere e annullare il giudizio espresso nelle due prove scritte 21/30 in entrambe e orale (19/30) nei confronti della odierna ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 – cod. concorso 2 “ASSAMM”), dal quale è stata esclusa (e quindi non inserita nella graduatoria degli idonei), per non avere raggiunto il minimo sufficiente 21/30 su entrambe le prove scritte e orali; - nonché per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione, dei relativo verbale contenenti eventualmente ulteriori valutazioni ed altresì del verbale, ove esistente, contenente i criteri predeterminati di valutazione delle prove d'esame scritte e orali, di cui si riserva la formulazione di motivi aggiunti all'esito degli accessi richiesto e di cui attualmente non si ha conoscenza contenente le motivazioni del giudizio numerico reso dalla suddetta Commissione in merito agli elaborati redatti nelle prove scritte sostenute dalla candidata qui ricorrente, previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compreso procedere, a mezzo di nuova apposita commissione ad hoc costituita con componenti diversi da quelli precedenti, a un riesame degli elaborati in questione, che comprenda sia le operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato ovvero, la nuova sottoposizione alle suddette prove scritte; - nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e/o conseguenziale e/o presupposto; - del verbale n. 11 del 12.1.2023, della commissione d'esame relativo alle prove scritte della stessa candidata istante e relativa valutazione; del verbale n. 17 del 10.2.2023 recante i criteri di valutazione delle prove orali; del verbale n. 24 del 17.3.2023 della commissione d'esame relativo allo svolgimento della prova orale della candidata istante e relativa valutazione;

Giustizia amministrativa202306244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi e verbali della commissione esaminatrice relativi alle prove scritte e orali di un concorso pubblico, con esclusione della candidata dalla graduatoria degli idonei

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le valutazioni riportate nelle due prove scritte, pari a 21/30 ciascuna, e nella prova orale, pari a 19/30, che avevano determinato il mancato conseguimento dell'idoneità concorsuale, avendo ottenuto una media di 20,33 invece del punteggio minimo di 21/30. Ha inoltre contestato i verbali relativi alla valutazione delle prove scritte e orali e ai criteri di valutazione, chiedendone l'annullamento, la nullità o la disapplicazione, nonché, in via cautelare, il riesame degli elaborati da parte di una nuova commissione o la ripetizione delle prove. L'istanza cautelare era stata rigettata dal TAR e l'ordinanza era stata confermata in appello. Successivamente, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alle altre parti costituite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che dal contenuto della dichiarazione depositata emergesse il venir meno dell'interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito. Il giudice ha precisato che la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. In quest'ultima ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione.

    La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il venir meno del proprio interesse alla definizione nel merito.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d'ufficio nel merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse costituisce una valutazione rimessa alla parte ricorrente e, in assenza di elementi contrari rilevanti, impedisce la prosecuzione del giudizio sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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