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Sentenza

Sentenza del 28/09/2020 n. 20424 - Corte di Cassazione

IRES - Contratto Stock lending agreement - Prestito di titoli contro pagamento di una commissione - Indeducibilità della commissione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso impugnava l'accertamento che aveva disconosciuto la deducibilità delle commissioni (fee) corrisposte a fronte di un contratto di stock lending (prestito titoli) con una societa' estera, sostenendo la validita' del contratto e censurando vari profili procedurali e di merito. La questione sostanziale era se la commissione pagata per ottenere l'incasso dei dividendi fosse deducibile ai fini IRES.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando i giudici di merito: il contratto di stock lending non e' nullo per mancanza di causa o per violazione di norme imperative, ma la commissione pagata al mutuatario e' indeducibile ai fini IRES ex art. 109, comma 8 TUIR in quanto l'operazione e' economicamente equivalente all'acquisto dell'usufrutto (o altro diritto analogo) su partecipazioni i cui utili sono esclusi dalla tassazione. Sono state altresi' respinte le doglianze procedurali e sulle sanzioni; la societa' e' stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) art. 109

    comma 8 (e richiamo al comma 5 per il contesto)

    La Corte interpreta il comma 8 come comprensivo anche di 'altri diritti analoghi' all'usufrutto; pertanto i costi sostenuti per ottenere temporaneamente la titolarita' del diritto a percepire dividendi (es. tramite stock lending) sono indeducibili se gli utili sottostanti sono esclusi dalla tassazione ai sensi dell'art. 89.

  • TUIR art. 89

    Individua le ipotesi di esclusione/parziale esclusione degli utili dalla base imponibile; se i dividendi sono assoggettati a regimi di esclusione/parziale esclusione, si applica il divieto di deducibilita' dei costi previsto da art.109 comma 8.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 art. 37-bis

    Norma anti-elusione; la Corte ha ritenuto che nella specie si trattasse di evasione (comportamento fraudolento) e non di mera elusione, quindi l'art.37-bis non era il centro della pronuncia.

  • Legge n. 212 del 2000 art. 7

    Disciplina l'obbligo di allegazione degli atti richiamati negli avvisi di accertamento; la Corte ricorda che l'obbligo opera solo per gli atti necessari a integrare la motivazione: la mancata esibizione di atti non essenziali non invalida automaticamente l'avviso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 42, comma 2

    Riguarda i requisiti di motivazione degli atti impositivi; la Corte conferma che la motivazione e gli allegati vanno valutati nel loro concreto apporto alla chiarezza dell'accertamento.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997 articoli 5, 6 e 17

    Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ha ritenuto applicabili le sanzioni connesse alla qualificazione della condotta come evasione e non ha riconosciuto l'esimente per difetto dell'elemento soggettivo o per incertezza normativa nella fattispecie concreta.

  • Codice Civile artt. 1813 e ss.; artt. 1344, 1418, 1362

    artt. richiamati in controversia

    Censure di nullita'/mancanza di causa del contratto sono state valutate e ritenute infondate: il contratto di stock lending e' civilisticamente valido, ma cio' non incide sulla qualificazione fiscale dei costi.

  • Costituzione art. 41

    La Corte esclude che la decisione violi il principio di liberta' di iniziativa economica: la limitazione riguarda la regola fiscale sulla deducibilita' dei costi, non la liberta' contrattuale.

Massime di principio

  • L'operazione di stock lending che attribuisce al mutuatario il diritto di incassare dividendi in cambio di una commissione e', ai fini fiscali, economicamente equivalente all'acquisto dell'usufrutto o di un diritto analogo: pertanto, se i dividendi sottostanti sono esclusi (o parzialmente esclusi) dalla base imponibile ai sensi dell'art.89 TUIR, la commissione e' indeducibile ai sensi dell'art.109, comma 8 TUIR.
  • La validita' civilistica del contratto (mutuo, prestito titoli, pegno) e l'opponibilita' all'Amministrazione non comportano automaticamente la deducibilita' fiscale dei costi connessi; deducibilita' e' questione sostanzialmente disciplinata dal TUIR.
  • Per contestare la motivazione di un avviso di accertamento per mancata allegazione di atti, il contribuente deve dimostrare che i documenti mancanti contengono elementi essenziali alla comprensione delle ragioni dell'accertamento; il semplice riferimento ad atti sconosciuti non basta.
  • La distinzione tra elusione ed evasione e' rilevante: l'applicazione di norme anti-elusive (es. art.37-bis DPR 600/1973) richiede l'inquadramento corretto del fatto; quando emerge frode/evasione intenzionale, l'azione e le sanzioni possono essere qualificate differentemente.
  • Il contribuente ha la possibilita' di richiedere accesso agli atti dell'Amministrazione; la mancata richiesta non preclude la valutazione favorevole all'Ufficio quando la motivazione dell'atto sia autosufficiente.
  • Le modifiche normative posteriori al periodo oggetto di contestazione non si applicano retroattivamente; pertanto va valutata la disciplina vigente ratione temporis.

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