Sentenza n. 453/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Ruvo di Puglia sull’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dalla Pellegrini S.r.l. in data 3 ottobre 2025 (doc. n. 1), relativa alla richiesta di copia della proposta di deliberazione del 5 maggio 2025 e dei pareri rilasciati dai competenti dirigenti in merito all’autorizzazione alla cessione dell’opificio industriale ricadente nel lotto n. 3 della zona P.I.P. e per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente al rilascio di copia semplice dei documenti predetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione mediante il deposito in giudizio dei documenti richiesti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, con esclusione del contributo unificato, la cui restituzione alla ricorrente è stata posta a carico del Comune resistente.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accesso agli atti relativa alla proposta di deliberazione del 5 maggio 2025, ai pareri dirigenziali e agli allegati concernenti l'autorizzazione alla cessione di un opificio industriale
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva presentato al Comune un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo copia della proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale il 5 maggio 2025, dei pareri dei dirigenti competenti e degli allegati relativi all'autorizzazione alla cessione di un opificio industriale sito nel lotto n. 3 della zona P.I.P. L'istanza era rimasta priva di riscontro, sicché la società ha impugnato il silenzio-rifiuto e chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso. Nel corso del giudizio, il Comune ha depositato gli atti richiesti; la ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La società aveva esercitato il diritto di accesso documentale; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo la consegna degli atti richiesti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-rifiuto su un'istanza di accesso, l'amministrazione mette a disposizione o deposita gli atti integralmente richiesti, la pretesa ostensiva risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso, le spese possono essere compensate per giusti motivi; il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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