Ordinanza n. 294/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota prot. n. -OMISSIS-del 19 dicembre 2025 emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dalla ricorrente in data 11 dicembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi della Campania di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la situazione esistenziale del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025, nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell'art. 9 r.d. 1269/1938
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente ha impugnato la nota con cui l'Università ha rigettato l'istanza di trasferimento di sede presentata per gravi motivi. Ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego e l'adozione di una misura cautelare volta a imporre all'Ateneo il riesame approfondito della propria situazione esistenziale, con verifica della sussistenza di gravi motivi idonei a legittimare un trasferimento in entrata, anche in soprannumero. Il ricorso prospetta inoltre questioni di legittimità costituzionale e una possibile questione pregiudiziale europea con riguardo alla disciplina dell'accesso programmato e ai decreti ministeriali applicabili, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità straordinaria o derogatoria di trasferimento per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma X, c.p.a., ritenendo che il ricorso sollevi questioni giuridiche meritevoli di approfondimento nella fase di merito e che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate in tale sede. Non è stata adottata una pronuncia definitiva sulla legittimità del diniego né sulle prospettate questioni di costituzionalità o di rinvio pregiudiziale alla CGUE. L'effetto processuale principale è la sollecita definizione del giudizio, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
Costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento di sede per gravi motivi; la legittimità del diniego dovrà essere approfondita nel giudizio di merito.
art. 3, comma 1, lett. a), l. 2 agosto 1999, n. 264
Norma indicata dal ricorrente come parte della disciplina dell'accesso programmato, della cui legittimità è stata prospettata la verifica.
art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264
Norma indicata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'accesso programmato e alle prospettate questioni di legittimità.
Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024
Previsioni ministeriali indicate dal ricorrente come ostative alla previsione di trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi.
Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025
Previsioni ministeriali indicate dal ricorrente come ostative alla previsione di trasferimenti straordinari e soprannumerari per gravi motivi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto l'istanza cautelare ritenendo necessaria la sollecita trattazione del merito, senza definire la controversia.
art. 267 TFUE
Richiamato dal ricorrente quale base per un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE; il rinvio non è stato disposto nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per ordinare l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando un ricorso cautelare solleva questioni giuridiche meritevoli di approfondimento e le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate nella fase di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
- L'accoglimento cautelare fondato sull'esigenza di approfondire le questioni nel merito non comporta, di per sé, l'accertamento della fondatezza delle censure né la declaratoria di illegittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione del provvedimento deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi delle persone interessate.
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