Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/06/2022 n. 1821 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Il termine per i rimborsi fiscali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso di ritenute IRPEF versate in eccesso sulla quota di pensione integrativa corrisposta dall'INPS; questione processuale e sostanziale in ordine al termine di decadenza applicabile alla domanda di rimborso (art.37 D.P.R. n.602/1973 con decadenza decennale / prescrizione decennale vs art.38 D.P.R. n.602/1973 con termine unificato di 48 mesi dopo la Legge n.388/2000). L'Agenzia sosteneva che il diritto al rimborso fosse decaduto per gli anni indicati perché non esercitato nei termini e che, in ogni caso, ai rimborsi operati da INPS si applica il termine previsto dall'art.38 (48 mesi), non l'art.37, poiché art.37 riguarda le amministrazioni dello Stato. Il contribuente eccepiva l'equiparazione dell'INPS agli impiegati dello Stato e chiedeva il rigetto dell'appello.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile l'art.38 del D.P.R. n.602/1973 (termine di decadenza unificato di 48 mesi ai sensi della L. n.388/2000) alle istanze di rimborso presentate per le ritenute operate dall'INPS, poiché l'INPS non è un'amministrazione statale e l'art.37 si riferisce esclusivamente a tali amministrazioni. Il dies a quo del termine decadenziale è il giorno del versamento ovvero quello dell'effettuazione della ritenuta. Per tali ragioni l'appello è stato accolto e la pronuncia di primo grado è stata rovesciata; le spese di giudizio sono compensate tra le parti per le difficoltà interpretative della materia.

Norme richiamate

  • D.P.R. n.602/1973 - art.37

    Secondo la giurisprudenza citata e la CTR, l'art.37 (disciplina delle ritenute dirette) si applica esclusivamente alle amministrazioni statali e non alle ritenute operate da enti pubblici diversi dallo Stato (es. INPS).

  • D.P.R. n.602/1973 - art.38

    Si applica a tutte le ipotesi di rimborso delle imposte dirette su istanza di parte; dopo la L. n.388/2000 il termine di decadenza per l'azione di rimborso è unificato in 48 mesi e il dies a quo è il giorno del versamento o dell'effettuazione della ritenuta.

  • Legge 23 dicembre 2000, n.388 (articoli rilevanti)

    Ha unificato i termini di decadenza previsti dagli artt.37 e 38 del D.P.R. n.602/1973 in 48 mesi, eliminando la precedente differenziazione (10 anni per l'art.37, 18 mesi per l'art.38).

  • Codice Civile - art.2946

    Richiamato in sede di discussione dalla prima istanza come termine prescrizionale decennale; la CTR ha ritenuto tale applicazione non pertinente alla fattispecie tributaria del rimborso di ritenute operate da INPS.

  • Cass. Sez. 5, n. 8789/2017

    La Corte ha chiarito che le ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro come sostituto d'imposta non rientrano nella nozione di 'ritenute dirette' di cui all'art.37 quando la controparte non è l'amministrazione statale; l'art.37 implica una compensazione che riguarda le amministrazioni statali.

  • Cass. n.24012/2019

    Confermato il principio secondo cui il dies a quo del termine decadenziale per la richiesta di rimborso delle ritenute è il giorno del versamento o di effettuazione della ritenuta, senza possibilità di tutela per inerzia incolpevole.

Massime di principio

  • Per rimborsi di imposte dirette richiesti dal contribuente le istanze vanno valutate in base all'art.38 del D.P.R. n.602/1973: dopo la L. n.388/2000 il termine decadenziale è di 48 mesi e decorre dal giorno del versamento o dell'effettuazione della ritenuta.
  • La qualificazione soggettiva del percettore (es. dipendente equiparato agli impiegati dello Stato) non è decisiva: ciò che conta è l'identità del soggetto che ha operato la ritenuta (se amministrazione statale, può trovare applicazione art.37; se ente pubblico non statale come l'INPS, si applica art.38 secondo la giurisprudenza consolidata).
  • Se la ritenuta è stata operata da un ente che non è amministrazione statale, il contribuente deve proporre la domanda di rimborso entro 48 mesi dalla data della ritenuta/versamento; eventuali richieste oltre tale termine sono normalmente decadranno.
  • Non è possibile fondare la decorrenza del termine su situazioni di inerzia dell'amministrazione: il dies a quo resta il giorno del versamento/effettuazione della ritenuta.
  • In caso di dubbio interpretativo sulla normativa applicabile, i giudici possono compensare le spese processuali: tuttavia ciò non incide sulla necessità di rispettare i termini decadenziali per ottenere il rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.