Sentenza del 29/06/2022 n. 220 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARSU - Parcheggi esterni di supermercato non indicati nella denuncia originaria - Termini per l'accertamento - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento TARSU anno 2012 per aree scoperte adibite a parcheggio non comprese nella denuncia del 2005; importo complessivo 67.694 euro (di cui sanzioni). Questione principale: decadenza del potere impositivo ex art. 1 c.161 L.296/2006 (termine quinquennale e "dies a quo" in caso di omessa denuncia). Altri profili contestati: violazione del contraddittorio endoprocedimentale, carenza di motivazione, errati richiami catastali, omessa indicazione del calcolo degli interessi, inesistenza della qualità di soggetto passivo (aree non produttive di rifiuti) e infondatezza delle sanzioni per assenza di colpa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di So.ge.pu. riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, in caso di omessa dichiarazione per l'anno 2012, il "dies a quo" per il quinquennio decadenziale va riferito all'anno in cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata (ossia il 31/12/2013) e pertanto l'avviso notificato il 13/12/2018 è stato ritenuto tempestivo. Sono stati respinti i rilievi del contribuente circa la mancata attivazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e l'esclusione dalla tassazione delle aree, ritenendo che l'onere probatorio della non produttività dei rifiuti fosse a carico del contribuente e non assolto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per le omesse dichiarazioni il "dies a quo" del quinquennio va riferito all'anno in cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata (ossia l'anno successivo al periodo d'imposta), non direttamente all'anno del periodo d'imposta.
art. 70, comma 1, D.lgs. n. 507/1993
La giurisprudenza distingue le occupazioni iniziate prima del 20 gennaio (dichiarabili entro il 20 gennaio dello stesso anno) da quelle successive (dichiarabili entro il 20 gennaio dell'anno seguente). Questo principio contribuisce a individuare quando la dichiarazione poteva essere presentata e dunque il "dies a quo" per la decadenza.
art. 16-bis, D.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione alla notifica telematica dell'atto: eventuali vizi di notifica possono essere sanati se la parte si è comunque costituita e ha partecipato al processo; la CT ha ritenuto sanata la presunta irregolarità alla luce dell'attività difensiva svolta.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Principio della sanatoria delle nullità processuali: la partecipazione e difesa della parte può comportare la sanatoria "ex tunc" di vizi formali della notifica.
Massime di principio
- Quando manca la dichiarazione, per computare il termine quinquennale di decadenza dell'ente locale (art. 1 c.161 L.296/2006) si prende come riferimento l'anno in cui la dichiarazione avrebbe potuto essere presentata (anno successivo al periodo d'imposta), non l'anno del periodo d'imposta stesso.
- L'onere di provare l'esclusione dalla tassazione (es. aree non produttive di rifiuti, pertinenze, inidoneità a produrre rifiuti) incombe sul contribuente e deve essere documentato con elementi oggettivi e documenti specifici nella denuncia o in sede di difesa.
- Non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'avviso di accertamento per tributi locali non 'armonizzati'; il contraddittorio obbligatorio riguarda prioritariamente tributi armonizzati (es. IVA).
- Vizi formali di notifica nel processo tributario possono essere considerati sanati se la parte ha partecipato attivamente al giudizio e ha esercitato la propria difesa (sanatoria ex art.156 c.p.c.).
- L'accertamento deve essere adeguatamente motivato (indicare superfici recuperate, tariffe applicate, ecc.); l'assenza di motivazione o errori catastali vanno specificamente contestati e provati dal contribuente per ottenere annullamento.
- Se il tema della decadenza viene risolto a favore dell'ente, gli altri motivi dedotti dal contribuente (merito, sanzioni) possono essere assorbiti o respinti se il contribuente non adempie al relativo onere probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 187 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 29 giu 2022Sentenza del 29/06/2022 n. 1821 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →