Sentenza del 29/06/2022 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona
Finanza locale - TASI - aree fabbricabili - valore - Comune - delibera della giunta - determinazione dei valori di riferimento - legittimità - contribuente - terreni posseduti - valori inferiori - onere della prova - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento TASI basato sulla Deliberazione di Giunta Comunale n.114/2018 che attribuiva un valore di riferimento di €75,20/mq per aree edificabili (Foglio 21, P.lle 1-2-3-6). Il ricorrente sostiene che tale valore non rispecchierebbe la reale situazione di mercato, lamentando l'ubicazione, le condizioni generali e la necessità di importanti interventi obbligatori preventivi che penalizzerebbero il terreno riducendone il valore effettivo.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la delibera comunale che individua valori di riferimento per zone omogenee, in quanto esercizio del potere comunale di determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. La deliberazione assume valore di presunzione idonea a costituire supporto razionale per l'Amministrazione e per il giudice (anche con efficacia retroattiva) e impone al contribuente l'onere di allegare e dimostrare il minor valore delle aree. Il ricorrente non ha apportato prove idonee a smentire il valore stabilito; pertanto l'accertamento è stato confermato. Spese di lite a carico del ricorrente, liquidate in complessivi €500,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992
art. 2, c.1, lett. b) ; art. 5, c.5
Definisce l'area edificabile e i criteri per la determinazione della base imponibile (valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione) tenendo conto della zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri per lavori di adattamento e prezzi medi di mercato. Il Collegio applica questi criteri richiamandoli come parametro di valutazione del valore delle aree.
D.Lgs. n. 446/1997
art. 52 ; art. 59, lett. g)
Attribuisce a Province e Comuni la facoltà di disciplinare le proprie entrate e di determinare valori per zone omogenee; la delibera comunale che individua valori di riferimento per aree edificabili rientra nell'esercizio di tali poteri e può costituire presunzione valutativa utilizzabile dall'Amministrazione e dal giudice.
D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011
Conferma la vigenza delle disposizioni sui regolamenti comunali per la disciplina delle entrate, richiamata a supporto della legittimità delle determinazioni comunali dei valori di riferimento.
L. n. 457/1978
art. 31, c.1, lett. c), d), e)
Stabilisce che in specifiche ipotesi (utilizzazione edificatoria, demolizione e interventi di recupero) la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera; citata per chiarire il criterio di valutazione delle aree fabbricabili.
L. n. 147/2013
Richiamata come riferimento normativo generale in materia tributaria locale e correlata al quadro normativo che disciplina gli obblighi di determinazione delle basi imponibili; il principio rinforza l'assetto normativo che legittima i valori comunali di riferimento.
Massime di principio
- La delibera comunale che fissa valori di riferimento per le aree edificabili è legittima e costituisce una presunzione di valore, utilizzabile dall'Amministrazione e dal giudice come indice di valutazione, anche retroattivamente.
- L'onere della prova di dimostrare un valore inferiore grava sul contribuente: occorre produrre prove documentali e perizie tecniche comparabili che dimostrino concretamente il minor valore (es. perizia giurata, atti di compravendita comparabili, stime di mercato recenti, documentazione sui costi obbligatori di adeguamento).
- I criteri rilevanti per la determinazione della base imponibile delle aree includono: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori di adattamento e prezzi medi di mercato; le eccezioni (es. demolizione, interventi di recupero) mantengono la prevalenza del valore dell'area.
- La mancata partecipazione del ricorrente all'udienza (o l'assenza di sufficienti mezzi probatori) indebolisce la possibilità di superare la presunzione costituita dalla delibera comunale e aumenta il rischio di soccombenza e condanna alle spese.
- In situazioni analoghe è consigliabile al contribuente: 1) produrre perizia tecnica aggiornata e confrontabile, 2) documentare costi obbligatori di adeguamento con computi e preventivi, 3) presentare atti di compravendita di aree similari nella stessa zona e nello stesso periodo, 4) partecipare attivamente alle fasi processuali per sostenere la prova contraria.
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