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Sentenza

Sentenza del 29/06/2022 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartelle esattoriali - Mancata escussione preventiva del debitore principale - Onere della prova - Spetta all'ufficio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di intimazione riferito a tre cartelle di pagamento (debiti IRPEF, IVA, IRAP anni 2006-2008 più interessi e sanzioni) notificate alla società di cui xxxxx era socio. Il ricorrente aveva dedotto la prescrizione quinquennale, la non estensibilità del debito al socio dimissionario e la mancata prova dell'escussione preventiva del patrimonio sociale. L'Ufficio ha impugnato ritenendo applicabile la prescrizione decennale, l'estensibilità del debito al socio ai sensi dell'art. 2290 c.c. e sostenendo di aver dimostrato la preventiva escussione tramite verbale di pignoramento (21/01/2016, esito negativo per irreperibilità) e iscrizione ipotecaria (12/04/2016).

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia. Ha però ritenuto fondati i profili dell'appello relativi alla prescrizione (applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.) e alla sussidiarietà del socio ex art. 2290 c.c.; ha invece ritenuto infondata l'eccezione dell'Ufficio circa la prova dell'escussione preventiva del patrimonio sociale: in base al principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 28709/2020) spetta al creditore provare l'incapienza, e atti come pignoramento con esito di irreperibilità o l'iscrizione ipotecaria non sono di per sé idonei a dimostrare l'incapienza totale o parziale del patrimonio sociale. Pertanto l'annullamento dell'avviso disposto in primo grado è confermato e le spese di giudizio sono a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 2290 c.c.

    Il socio illimitatamente responsabile può essere chiamato in via sussidiaria per debiti sociali, compresi quelli tributari sorti prima del recesso; la Commissione ha ritenuto fondata l'estensibilità del debito al socio ai sensi di questa norma.

  • art. 2946 c.c.

    Applicazione della prescrizione ordinaria decennale al credito erariale scaturente da ruolo/cartelle; la formazione del ruolo ha effetto novativo che comporta il termine prescrizionale decennale.

  • art. 2948, comma 4 c.c.

    Richiamato per distinguere i crediti periodici soggetti a termini prescrizionali brevi (non ricompresi nel caso di ruolo/cartelle tributari).

  • art. 2953 c.c.

    Citato nel quadro giurisprudenziale sulla rilevanza del giudicato sulle prescrizioni brevi; non modifica però il regime di prescrizione dei tributi sottostanti al ruolo.

  • art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999

    art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999

    Richiamato dalla giurisprudenza per argomentare il regime prescrizionale dei tributi in relazione alla formazione del ruolo.

  • art. 147 L. Fall.

    Evidenzia che, una volta dichiarato il fallimento della società, è ammessa l'azione esecutiva sul patrimonio del socio senza attendere l'esito dell'esecuzione concorsuale; circostanza eccezionale rispetto al regime ordinario dell'escussione preventiva.

  • DL 119/2018

    Richiamato in relazione all'estinzione di alcune cartelle prodromiche (una estinta ex lege), fattore considerato nel calcolo del residuo debito sociale.

  • Cass. Sez. Unite civili, sent. n. 28709/2020

    Cass. SS.UU. 16/12/2020, n. 28709

    Principio fondamentale: la responsabilità sussidiaria del socio può scattare solo dopo che il creditore abbia provato l'impossibilità, totale o parziale, di soddisfarsi sul patrimonio dell'obbligato principale; l'onere della prova dell'incapienza grava sul creditore nei casi di società registrata (p.es. snc, sas), con esclusioni e differenze per la società semplice.

  • Cass. civ. sez. un., sent. n. 23397/2016

    Richiamata per chiarire limiti dell'effetto del giudicato sulle prescrizioni e confermare la distinzione tra termini prescrizionali dei tributi e le regole sulle prescrizioni brevi/giudiziali.

Massime di principio

  • Quando si agisce nei confronti di un socio per debiti sociali (anche tributari) sorti prima del suo recesso, occorre verificare che l'art. 2290 c.c. renda il socio sussidiariamente responsabile: il credito può essere esteso al socio se integrati i presupposti di legge.
  • Il creditore pubblico che intende escutere il socio coobbligato deve prima escutere il patrimonio della società e provare l'incapienza totale o parziale di quel patrimonio; atti esecutivi con esito negativo (es. pignoramento per irreperibilità) o l'iscrizione di ipoteca non sono automaticamente idonei a dimostrare l'insufficienza patrimoniale.
  • La prova dell'incapienza patrimoniale grava sul creditore nel caso delle società registrate (snc, sas, ecc.); nelle società semplici o irregolari l'onere può ricadere sul socio, per ragioni di pubblicità e conoscibilità dei conferimenti.
  • La formazione del ruolo e delle cartelle comporta un effetto novativo che, secondo la giurisprudenza richiamata, orienta verso l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale per il credito erariale derivante dal ruolo.
  • In mancanza di una dichiarazione di fallimento della società, il creditore non può bypassare la prova dell'incapienza sociale: la dichiarazione di fallimento costituisce un'eccezione che legittima l'azione immediata sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

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