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Sentenza

Sentenza del 29/06/2022 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Attività ricerca - Credito imposta - Compensazione - Spesa oggettivamente esistente - Omessa compilazione Quadro RU - Non presupposto essenziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia concerne l'utilizzo in compensazione, nell'anno 2011, di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (importo complessivo €21.073,84) riferito agli anni 2008-2009. L'Agenzia ha recuperato l'importo ritenendo il credito "inesistente" e ha applicato interessi e sanzione (100%). La prima istanza aveva ritenuto l'inesistenza del credito sulla base dell'omessa/errata indicazione nel quadro RU del modello UNICO 2012, elevando tale compilazione a presupposto essenziale per il riconoscimento del credito. L'appellante ha contestato tale interpretazione sostenendo che i costi per ricerca e sviluppo erano effettivamente sostenuti e documentati, e che l'omessa o errata indicazione nel quadro RU non determina di per sé l'inesistenza del credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'impresa, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'errata indicazione nel quadro RU del modello Unico non sia di per sé indice dell'inesistenza del credito d'imposta e che, dati i costi effettivamente sostenuti e documentati, l'operazione debba essere trattata con la procedura ordinaria di recupero (artt. 31 e ss. DPR 600/1973 e artt. 54 e ss. DPR 633/1972) e non con la disciplina speciale prevista per i crediti "inesistenti". L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 280-283)

    I commi istituiscono il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e impongono l'indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi; il credito è utilizzabile ai fini delle imposte e l'eccedenza è compensabile.

  • Decreto interministeriale n. 76 del 28 marzo 2008 (art. 5 - regolamento attuativo)

    Stabilisce l'obbligo, a pena di decadenza, dell'indicazione in apposita sezione della dichiarazione dei redditi del prospetto dei costi su cui si basa il credito, per agevolare i controlli sulla corretta fruizione.

  • Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17)

    Disciplina la compensazione dei crediti d'imposta; regola le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13, comma 5)

    Definisce il concetto di "credito inesistente": manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la sua inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli ordinari (artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972). A tali crediti si applicano specifiche sanzioni.

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (art. 27, comma 16)

    Stabilisce che il più lungo termine di accertamento (otto anni) si applica unicamente ai crediti inesistenti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 36-bis, 36-ter, art. 31 e ss.)

    artt. 36-bis, 36-ter; artt. 31 e ss.

    Artt. 36-bis e 36-ter disciplinano i controlli formali e gli accessi documentali per verificare le dichiarazioni; le ordinarie procedure di accertamento (art. 31 e ss.) sono il canale appropriato per il recupero di crediti dichiarati in modo errato ma non manifestamente inesistenti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 54-bis; art. 54 e ss.)

    art. 54-bis; art. 54 e ss.

    Art. 54-bis è richiamato come mezzo di controllo sull'IVA; gli artt. 54 e ss. disciplinano le procedure ordinarie di rettifica e recupero in ambito IVA, analoghe alle procedure da usare per crediti non correttamente indicati.

  • Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 5)

    Regola le sanzioni tributarie; in primo grado l'Ufficio aveva richiamato la responsabilità del contribuente ai fini sanzionatori ex art. 5 d.lgs. 472/97.

Massime di principio

  • L'omessa o errata indicazione nel quadro RU del modello Unico, pur essendo rilevante e potenzialmente rilevabile, non costituisce automaticamente prova che il credito d'imposta sia "inesistente"; può configurare un errore formale soggetto alle ordinarie procedure di recupero.
  • Deve essere distinta la fattispecie del "credito inesistente" (manca il presupposto costitutivo e non è riconoscibile con i controlli ordinari) dal "credito non spettante" o da un'errata indicazione: solo per il primo si applicano la disciplina e i termini speciali (es. sanzioni aggravate, termine di accertamento più lungo).
  • Se i costi a base del credito sono effettivamente sostenuti e documentati, l'Amministrazione deve procedere con i normali poteri di accertamento (artt. 31 e ss. DPR 600/1973; artt. 54 e ss. DPR 633/1972) e non può automaticamente invocare la speciale fattispecie del credito inesistente.
  • L'assenza del nulla osta alla fruizione del credito non equivale, di per sé, alla sussistenza del credito inesistente: il nulla osta attesta la copertura finanziaria, ma il diritto al credito può sussistere se i requisiti materiali sono provati.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno: documentare puntualmente le spese di ricerca e sviluppo; compilare correttamente il quadro RU; conservare la documentazione probatoria; se possibile richiedere il nulla osta o chiarimenti preventivi all'Amministrazione.
  • Ai fini dei termini di accertamento e delle sanzioni, l'Ufficio ha onere di dimostrare che il credito sia realmente "inesistente" secondo la definizione normativa; in assenza di tale prova, valgono i termini e le regole ordinarie.

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