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Sentenza

Sentenza del 29/06/2022 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 2016/022/AV/1700 con il quale l'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro applicando, ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, l'aliquota proporzionale (1%) sulla base dei debiti concorsuali residui risultanti dal decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Udine. La contribuente aveva chiesto l'annullamento sostenendo che il provvedimento di esdebitazione è un atto di natura non contenziosa e premiale, che non trasferisce diritti patrimoniali né comporta assunzione di obbligazioni, per cui sarebbe dovuta trovare applicazione la tassazione in misura fissa (lett. g) o altra disciplina diversa dall'aliquota proporzionale. In primo grado la Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Ufficio ha impugnato tale sentenza sostenendo l'erroneità della qualificazione giuridica e la corretta applicazione della tariffa (contestando la classificazione rimessa alla CTP).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente; le spese di lite sono compensate. Il Collegio ha ritenuto che il decreto di esdebitazione, emesso in procedimento di volontaria giurisdizione per l'accertamento dei presupposti previsti dall'art. 142 L.F., ha carattere premiale e comporta una valutazione discrezionale del giudice sulla meritevolezza del beneficiario; non si configura come un mero accertamento di diritti patrimoniali. Sulla base di tale qualificazione il Collegio ha condiviso la decisione impugnata (e l'interpretazione della normativa applicabile come risultante dal giudicato di merito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 (Testo unico imposta di registro) - art. 8 Tariffa, parte prima

    Nel caso è stata discussa l'applicabilità delle diverse lettere dell'art. 8 (in particolare lett. c), d) e g)). Il Collegio ha interpretato la norma alla luce della natura del provvedimento di esdebitazione, ritenendo che la qualificazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti sia decisiva per individuare la voce tariffaria corretta.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 20

    Principio per cui l'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, anche se non corrispondono alla forma apparente: utilizzato dal Collegio per giustificare la classificazione del decreto in base agli effetti sostanziali (valutazione dei presupposti per concessione di un beneficio) e non alla mera forma.

  • D.P.R. 131/1986 - art. 37

    Richiamato in relazione alle regole di applicazione dell'imposta di registro; impiego nella discussione sulla misura dell'imposta (fissa vs proporzionale) in combinato con le voci tariffarie dell'art. 8.

  • Legge fallimentare - art. 142 L.F.

    Norma che disciplina l'istituto dell'esdebitazione; il Collegio ha ritenuto che il decreto giudiziale che concede l'esdebitazione abbia ad oggetto l'accertamento dei presupposti di legge e la concessione di un beneficio premiale, pertanto la valutazione dei suoi effetti è centrale per la qualificazione ai fini tributari.

  • Legge n. 80/2015 (art. 1, comma sesto, lett. a) n.13) - richiamo normativo

    Citata a supporto dell'interpretazione che l'istituto dell'esdebitazione è volto a favorire il beneficiario; il principio del 'favor' è stato richiamato per interpretare la tariffa in modo coerente con la finalità premiale dell'istituto.

Massime di principio

  • Per classificare fiscalmente un provvedimento giudiziale va applicato l'art. 20 D.P.R. 131/1986: conta la natura intrinseca e gli effetti giuridici (non la forma apparente).
  • Un decreto di esdebitazione emesso in procedimento di volontaria giurisdizione, volto a verificare presupposti e concedere un beneficio premiale, può essere qualificato diversamente da un provvedimento di accertamento di diritti patrimoniali; tale qualificazione incide direttamente sulla voce tariffaria applicabile.
  • Se il provvedimento è essenzialmente valutativo/discrezionale (accoglimento del beneficio) e non un mero accertamento di rapporti patrimoniali, i giudici tendono a escludere la mera equiparazione a provvedimenti 'di contenuto patrimoniale' e ad interpretare la tariffa in modo coerente con la finalità dell'istituto.
  • In caso di dubbio interpretativo tra tassazione proporzionale (sulla base del valore) e misura fissa, è utile far emergere la natura non contenziosa e premiale del provvedimento e richiamare il principio di favore per l'istituto (esdebitazione); le Autorità giudiziarie possono compensare le spese quando il contenzioso è di natura interpretativa.
  • Dal punto di vista pratico, il contribuente che riceve una liquidazione dovrebbe contestare la qualificazione tariffaria evidenziando gli effetti sostanziali del provvedimento (es. inesigibilità dei debiti come conseguenza di una valutazione normativa) e richiamare l'art. 20 DPR 131/1986 e le disposizioni della legge fallimentare per ottenere una riclassificazione favorevole.

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