Cassazione Penale, Sentenza n. 37143/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza dell'8/02/2022 della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in qualità di amministratore della COMMISSIONARIA AUTOVEICOLI DI MURGIA MARIO SIMONE FRANCESCO s.a.s.). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) nullità per omissione delle conclusioni del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis D.L. 137/2020; (2) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena e violazione del contraddittorio rispetto a precedenti condanne; (3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per bancarotta patrimoniale, sostenendo di aver dimostrato documentalmente la destinazione delle somme prelevate; (4) censura analoga sulla bancarotta documentale, riferita alla consegna delle scritture contabili (registro carico-scarico) e alla mancanza del dolo. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi rilevando, tra l'altro, questioni processuali relative alla deducibilità della nullità di cui all'art. 23-bis e le regole sull'onere della prova nei reati di bancarotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti, ritenuti in sede di legittimità qualificabili come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, sono estinti per prescrizione (prescrizione maturata il 17/08/2017, tenuto conto di 43 giorni di sospensione). In motivazione: il primo motivo (nullità per mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale) è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di estinzione e, comunque, infondato alla stregua degli orientamenti sulla nullità generale a regime intermedio e sugli obblighi di eccezione ex art. 182 c.p.p.; i terzo e quarto motivo sono stati ritenuti fondati quanto alla valutazione probatoria del giudice d'appello (la Corte territoriale aveva illegittimamente disatteso documenti idonei a dimostrare la destinazione delle somme e aveva logicamente errato nel richiedere esami testimonali sterile), ma l'esito processuale finale è stato l'annullamento per prescrizione in seguito alla riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
«entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto»
Disciplina la formulazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero in appello; la Corte riconosce che la mancata formulazione integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178 lett. b) c.p.p.) ma osserva che, nel procedimento cartolare, la difesa ha l'onere di eccepire tempestivamente l'inerzia ai sensi dell'art. 182 c.p.p., salvo che l'estinzione del reato sia immediatamente accertabile.
art. 178, lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità degli atti processuali che la giurisprudenza usa per qualificare la mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero come nullità generale a regime intermedio.
art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere di eccepire la nullità da parte della parte che assiste all'atto e i termini per farlo; applicata dalla Cassazione per ritenere la deducibilità e la preclusione delle eccezioni in appello nel procedimento cartolare.
art. 129 cod. proc. pen.
Principio della prevalenza dell'accertamento immediato delle cause di non punibilità: se in cassazione è riscontrabile una causa estintiva del reato che non richiede accertamenti di merito, essa prevale e va dichiarata immediatamente.
art. 217 legge fallimentare
Norma di riferimento per la bancarotta semplice: la Corte ha riqualificato i fatti in termini di bancarotta semplice ai sensi di questa disposizione, con conseguente estinzione per prescrizione.
art. 216 e art. 217 legge fallimentare (richiamate in motivazione)
Richiamate per i criteri di configurazione della bancarotta patrimoniale e della rilevanza dell'onere probatorio a carico dell'amministratore/fallito circa la destinazione dei beni non rinvenuti dalla procedura.
art. 603 cod. proc. pen.
Potere istruttorio del giudice d'appello: la Corte sottolinea che la Corte territoriale avrebbe potuto avvalersi di tali poteri per accertare l'esistenza di azioni recuperatorie e non l'ha fatto.
art. 620 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere preclusioni alla riqualificazione dei fatti in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se in cassazione è rinvenibile una causa estintiva del reato che non richiede nuovi accertamenti di merito, essa va dichiarata immediatamente (art.129 c.p.p.) anche se sono dedotte nullità processuali; tali nullità risultano assorbite dalla causa estintiva.
- La mancata formulazione delle conclusioni del Procuratore generale in appello (art.23-bis D.L. 137/2020) è qualificata dalla giurisprudenza come nullità generale a regime intermedio: nel procedimento cartolare la difesa deve eccepire tempestivamente l'inerzia (art.182 c.p.p.) o perde la possibilità di dedurla in cassazione.
- Nelle fattispecie di bancarotta, una solida documentazione che dimostri pagamenti o destinazione di somme può essere idonea a fornire prova a discarico; il giudice non può disattenderla con argomentazioni meramente apodittiche né pretendere esami testimoniali che non aggiungono elementi utili.
- L'onere di allegare elementi contrari alle conclusioni probatorie dell'accusa grava sull'imputato (principio della 'vicinanza della prova'): è necessario produrre elementi concreti e verificabili per instaurare un ragionevole dubbio.
- Il giudice d'appello ha il potere di compiere accertamenti (art.603 c.p.p.) su questioni fattuali rilevanti ai fini della decisione; l'omissione ingiustificata di tali accertamenti può rendere carente la motivazione.
- La revoca di benefici (es. sospensione condizionale) e questioni attinenti al giudicato interno richiedono il rispetto del contraddittorio e delle regole procedurali: decisioni sfavorevoli non possono essere assunte d'ufficio senza preventiva impugnazione o coinvolgimento delle parti interessate.
- In caso di documentazione che dimostra pagamenti ma mancata emissione di fatture, la prova a discarico può essere comunque efficace; il giudice deve considerare la rilevanza e l'affidabilità intrinseca dei documenti prima di chiedere ulteriori prove orali.
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