Ordinanza n. 117/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di archiviazione del nulla-osta al lavoro stagionale del 7.12.2025, della Prefettura di Foggia, codice pratica P-FG/L/Q/2025/108773.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione del nulla-osta al lavoro stagionale, motivato dal presunto tardivo inoltro del contratto di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di archiviazione della pratica relativa al nulla-osta al lavoro stagionale. L’unica ragione sostanziale dedotta è l’eccesso di potere per travisamento, poiché l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la trasmissione del contratto di soggiorno. Il TAR ha rilevato che la Prefettura non ha depositato gli atti del procedimento e il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.; ha inoltre osservato che la documentazione prodotta dal ricorrente non è pienamente intellegibile.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il motivo di ricorso né la domanda cautelare. Ritenendo necessari gli atti del procedimento e ulteriori chiarimenti sulla posizione del cittadino extra-UE, ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione: deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti del procedimento, nonché deposito di una sintetica relazione illustrativa. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 giugno 2026. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare; la relativa trattazione è stata rinviata senza decisione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato in relazione all’obbligo dell’Amministrazione di depositare gli atti e i documenti del procedimento, qualificato dal giudice come obbligo di discovery.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per disporre il deposito di una sintetica relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione non deposita gli atti del procedimento e il provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può ordinare il deposito documentale ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., anche nell’ambito della trattazione di una domanda cautelare.
- Se la documentazione disponibile non consente di ricostruire compiutamente i fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 65, comma 3, c.p.a., il deposito di una relazione sintetica di chiarimenti da parte dell’Amministrazione e rinviare la trattazione cautelare.
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