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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01023/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato continuato di appropriazione indebita aggravata. Il ricorrente deduce: 1) nullità/inammissibilità della procura speciale preventiva rilasciata dalla compagnia assicuratrice per genericità (mancata indicazione della tipologia di reato e assenza di documentazione sull'oggetto sociale); 2) improcedibilità delle querele perché depositate in forma cartacea presso Stazioni dei Carabinieri anziché tramite portale telematico previsto da norme emergenziali; 3) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) dell'appropriazione indebita, con rilievo delle quietanze rilasciate, del limitato numero di clienti coinvolti e della tenuta contabile; 4) errore della Corte di appello nel non ridurre la pena dopo aver escluso la rilevanza penale dei fatti in relazione a tre soggetti (Mecca, Mussetta, Fornero).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: 1) la procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante dell'ente è valida anche se non indica espressamente la fattispecie, quando l'oggetto sociale e la qualifica conferita al mandatario (es. responsabile Antifrode) permettono di desumere implicita la tipologia di reati; 2) la presentazione cartacea della querela presso le forze dell'ordine è efficace e non è escluso dall'assetto normativo emergenziale: l'obbligo telematico opera solo per il deposito presso Procure/Tribunali; 3) le censure sull'insussistenza del dolo sono inammissibili in Cassazione perché implicano valutazioni di merito alternative a quelle dei giudici di merito; 4) la riperimetrazione di chi sia persona offesa o soggetto danneggiato non incide sulla rilevanza penale complessiva della condotta e non comporta di per sé riduzione della pena. Conseguenze procedurali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rifusione di spese alle parti civili costituite (GENENERTELLIFE S.P.A. e Giovan Maria Giovanni Mecca) e condanna all'ammenda di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiede che la procura speciale indichi l'oggetto e i fatti cui si riferisce; mira a evitare procure generiche che attribuiscano poteri indeterminati al mandatario.

  • art. 37 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente il rilascio, in via preventiva, di procura speciale da parte del legale rappresentante di un ente per esigenze organizzative; la giurisprudenza ammette che in presenza dell'oggetto sociale e di una qualifica del mandatario si possa desumere implicitamente la tipologia di reati per i quali agire.

  • art. 24, comma 1, decreto-legge 25 ottobre 2020, n. 137

    Prevede il deposito telematico di atti presso Procure e Tribunali nel periodo emergenziale, ma non abroga le modalità tradizionali di presentazione della querela presso le forze dell'ordine.

  • decreto ministeriale 13 gennaio 2021

    Integra le disposizioni sul deposito telematico previsto dal decreto ristori; la Corte interpreta che l'obbligo telematico riguarda specificamente Procure/Tribunali e non l'ufficio delle Forze di Polizia per la querela.

  • artt. 330 e 333 cod. proc. pen.

    Regolano le modalità di presentazione della querela presso l'ufficiale di polizia giudiziaria e restano applicabili; la presentazione cartacea alle Forze dell'Ordine è quindi valida.

  • art. 111-bis cod. proc. pen. e art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norme che disciplinano l'uso del portale telematico per atti difensivi; la loro portata obbligatoria opera per il deposito in Procura/Tribunale, non per la querela presentata alle Forze dell'Ordine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dell'istante alle spese e prevede la possibilità di applicare ammende in caso di ricorso infondato o colposo; qui utilizzata per imporre ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • La procura speciale preventiva di un ente deve indicare l'oggetto sociale o la qualifica del mandatario in modo da permettere, anche implicitamente, l'individuazione delle tipologie di reato per le quali proporre querela; in assenza di indicazioni esplicite, può essere valida se l'attività economica e la qualifica (es. responsabile Antifrode) rendono desumibile la natura dei reati.
  • La presentazione della querela in formato cartaceo alle forze di polizia è efficace: l'obbligo di deposito telematico riguarda principalmente gli atti diretti a Procure e Tribunali. Pertanto, la mera trasmissione cartacea alla Stazione dei Carabinieri non rende la querela improcedibile, salvo diversa disposizione normativa espressa.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio: censure che chiedono una diversa valutazione del dolo o dell'attendibilità delle prove sono inammissibili se non riguardano la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione.
  • La riperimetrazione della qualifica di chi ha subito il danno (persona offesa vs soggetto danneggiato) non incide automaticamente sulla misura della pena se la condotta del reo e l'entità dell'appropriazione rimangono accertate e rilevanti.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese, rifusione alle parti civili e l'applicazione di ammende per responsabilità nella proposizione del gravame; va valutato il rischio processuale prima di proporre ricorso in Cassazione.

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