Direttiva 2010/86
Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/86/UE modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I, dopo una nuova valutazione scientifica che ha superato le criticità che avevano portato alla precedente non iscrizione. L'iscrizione consente in linea generale l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, ma prevede condizioni specifiche e un termine per la presentazione di ulteriori informazioni sulla valutazione del rischio per le acque sotterranee. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2011; la direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P. Rileva per i richiedenti/autorizzati nel settore fitosanitario, per le autorità nazionali competenti alla valutazione e al rilascio delle autorizzazioni, e per gli usi della sostanza come erbicida. La modifica riguarda l'allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi opera nell'ambito della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; l'iscrizione è efficace dal 1o gennaio 2011 e resta soggetta alla scadenza indicata al 31 dicembre 2020.
Iscrizione di haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/86/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE e inserendo la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I. Il provvedimento segue una nuova valutazione scientifica nell'ambito della procedura accelerata, successiva alla precedente decisione di non iscrizione, e mira a consentire in tutti gli Stati membri l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, nel rispetto delle condizioni fissate a livello unionale.
Contesto e ragioni dell'intervento
I considerando ricostruiscono il percorso valutativo: la sostanza era già stata oggetto del programma di lavoro per l'esame delle sostanze attive, ma la precedente valutazione aveva portato a una decisione di non inclusione. La nuova domanda, presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e degli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008, è stata esaminata dalla Danimarca quale Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione. Le criticità originarie riguardavano soprattutto il possibile impatto di alcuni metaboliti sulle acque sotterranee e il rischio per i mammiferi; i nuovi dati hanno invece mostrato che tali metaboliti non hanno rilevanza tossicologica né biologica e che il rischio ecotossicologico risulta ridotto.
Effetto giuridico principale
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva 2010/86/UE. L'iscrizione di una sostanza attiva in tale allegato è il presupposto per la concessione delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che la contengono, sempre che siano rispettati i requisiti di sicurezza e di efficacia previsti dalla disciplina europea e nazionale di recepimento.
Condizioni e limiti dell'iscrizione
L'allegato alla direttiva contiene una disciplina dettagliata della voce relativa a haloxyfop-P. In primo luogo, la parte A stabilisce che possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. In secondo luogo, la parte B richiede che, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, si tenga conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'haloxyfop-P, approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.
Profili di rischio da considerare nelle autorizzazioni nazionali
La direttiva impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione a tre aspetti:
- sicurezza degli operatori, imponendo condizioni d'impiego che prevedano dispositivi di protezione individuale adeguati;
- protezione degli organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di attenuazione dei rischi, come zone tampone;
- sicurezza dei consumatori, con riferimento alla presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee.
Obbligo di ulteriori informazioni
Pur concludendo per la possibilità, in linea generale, di soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, la direttiva subordina l'iscrizione a un ulteriore adempimento informativo. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni attestanti la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per la sostanza attiva e per i metaboliti nel terreno DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.
Dati identificativi della sostanza e durata dell'iscrizione
L'allegato riporta la voce n. 314 per Haloxyfop-P, con i numeri CAS e CIPAC, la denominazione IUPAC e la specificazione della purezza minima: ≥ 940 g/kg per l'estere metilico di haloxyfop-P. L'iscrizione decorre dal 1o gennaio 2011 e ha scadenza al 31 dicembre 2020.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 2 fissa il termine di trasposizione al 30 giugno 2011, imponendo agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle alla Commissione con una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva al 1o gennaio 2011, mentre l'articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari del provvedimento.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone l'iscrizione di haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva. L'effetto sostanziale è consentire, in linea generale, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE.
Motivazione scientifica e superamento delle criticità precedenti
I considerando spiegano che la precedente non iscrizione era legata, in particolare, a timori circa la contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti e il rischio per i mammiferi. I nuovi dati presentati dal richiedente hanno dimostrato che i metaboliti in questione non hanno rilevanza tossicologica né biologica e presentano un rischio ecotossicologico ridotto, consentendo di eliminare gli aspetti che avevano determinato il rifiuto.
Condizioni specifiche per l'iscrizione e obbligo di ulteriori informazioni
L'iscrizione è accompagnata da una condizione: il richiedente deve presentare informazioni atte a dimostrare la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per la sostanza attiva e per i metaboliti nel terreno DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone. Nell'allegato, parte B, gli Stati membri interessati devono far sì che tali informazioni siano trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.
Usi autorizzabili e criteri di valutazione
Nell'allegato, parte A, si stabilisce che possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. La parte B richiama l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e impone agli Stati membri di tener conto delle conclusioni della relazione di riesame approvata il 28 ottobre 2010.
Punti di attenzione nella valutazione nazionale
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, prescrivendo condizioni d'impiego con adeguati dispositivi di protezione individuale; alla protezione degli organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di attenuazione del rischio come zone tampone; e alla sicurezza dei consumatori per quanto concerne la presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee.
Dati identificativi e durata dell'iscrizione
L'allegato riporta la voce 314 per haloxyfop-P con i relativi numeri CAS e CIPAC, la denominazione IUPAC, la purezza minima pari a ≥ 940 g/kg per l'estere metilico di haloxyfop-P, la data di entrata in vigore dell'iscrizione al 1o gennaio 2011 e la scadenza al 31 dicembre 2020.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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