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Direttiva 2010/83

Direttiva 2010/83/UE della Commissione, del 30 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva napropamide Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/83/UE modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo la napropamide nell'allegato I, dopo una nuova valutazione positiva dei dati supplementari presentati dal richiedente. La Commissione ritiene che, per gli usi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possano soddisfare in generale i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE. L'iscrizione è però accompagnata da condizioni specifiche e da obblighi di ulteriori informazioni, soprattutto in materia di rischio per le acque, gli organismi acquatici e la sicurezza degli operatori e dei consumatori.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva napropamide nell'allegato I, consentendo l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono a determinate condizioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2011, e incide sull'autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti napropamide. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari destinati all'uso come erbicida, con esclusioni implicite per usi diversi da quelli autorizzabili ai sensi dell'allegato modificato e della valutazione di riesame. Si applica nel quadro del SEE, come indicato nel testo.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione della napropamide

La direttiva 2010/83/UE interviene sulla disciplina UE dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE. L’obiettivo è iscrivere la sostanza attiva napropamide nell’allegato I, a seguito di una nuova valutazione favorevole basata su dati supplementari, superando le criticità che avevano portato alla precedente esclusione.

Contesto e motivazioni della misura

La Commissione richiama il programma di lavoro di valutazione delle sostanze attive e la precedente decisione 2008/902/CE, con cui il napropamide non era stato incluso nell’allegato I. Dopo una nuova domanda presentata in procedura accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008, la Danimarca, in qualità di Stato membro relatore, ha esaminato i nuovi dati e li ha trasmessi all’EFSA e alla Commissione. Il riesame ha condotto a conclusioni favorevoli, in particolare perché il metabolita NOPA è stato ritenuto privo di rilevanza tossicologica o biologica e il rischio per uccelli, mammiferi e organismi acquatici è risultato accettabile per gli usi considerati.

Finalità dell’iscrizione e conseguenze pratiche

La Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti napropamide possano, in generale, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli usi esaminati nella relazione di riesame. L’iscrizione nell’allegato I consente quindi agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni nazionali per tali prodotti, ma solo entro i limiti e alle condizioni fissati dalla direttiva e dalla relazione di riesame richiamata.

Ambito applicativo e oggetto dell’iscrizione

La sostanza attiva interessata è la napropamide, identificata nell’allegato con numero CAS 15299-99-7 e denominazione IUPAC (RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide. L’iscrizione riguarda la purezza minima di 930 g/kg, con toluene come impurità rilevante non superiore a 1,4 g/kg. La voce ha decorrenza dal 1º gennaio 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 dicembre 2020.

Limiti d’uso e condizioni specifiche

La Parte A dell’allegato limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come erbicida. La Parte B precisa che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, devono essere considerate le conclusioni della relazione di riesame del napropamide, con particolare riferimento alle appendici I e II approvate il 28 ottobre 2010.

Profili di rischio da monitorare nelle autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili:

  • sicurezza degli operatori, prevedendo ove necessario dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • protezione degli organismi acquatici, introducendo ove necessario misure di attenuazione dei rischi, come zone tampone;
  • sicurezza dei consumatori rispetto alla possibile presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, indicato come NOPA.

Obbligo di ulteriori informazioni

La direttiva subordina l’iscrizione a un ulteriore adempimento informativo. Gli Stati membri interessati devono fare in modo che il richiedente trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, dati relativi alla valutazione dell’esposizione al rischio delle acque superficiali connessa alla fotolisi dei metaboliti e al metabolita NOPA, nonché informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche. Si tratta di un tipico margine di discrezionalità lasciato agli Stati quanto ai mezzi di attuazione, fermo l’obbligo di risultato.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2011 e comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli stessi Stati. La direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2011 ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione della napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. La napropamide viene così inserita tra le sostanze attive ammesse, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che la contengono, nel rispetto delle condizioni previste.

Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza; le disposizioni adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2011.

Destinatari

L'articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Condizioni specifiche dell'iscrizione e limitazione d'uso

Nell'allegato, la napropamide è iscritta con entrata in vigore dal 1º gennaio 2011 e scadenza dell'iscrizione al 31 dicembre 2020. Nella Parte A è previsto che possano essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Applicazione dei principi uniformi e profili di rischio da considerare

La Parte B dell'allegato impone, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di considerare le conclusioni della relazione di riesame del napropamide, in particolare le appendici I e II approvate il 28 ottobre 2010. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli organismi acquatici e alla sicurezza dei consumatori in relazione alla presenza nelle acque sotterranee del metabolita NOPA.

Misure di mitigazione e DPI

La Parte B prevede che, ove necessario, le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale per gli operatori e misure di attenuazione dei rischi per gli organismi acquatici, ad esempio zone tampone.

Obbligo di ulteriori informazioni entro il 31 dicembre 2012

Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni sulla valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA, nonché informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.

Specifiche della sostanza attiva

L'allegato indica per la napropamide il numero CAS 15299-99-7, la denominazione IUPAC (RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide, una purezza minima di 930 g/kg (miscela racemica) e l'impurità rilevante toluene non superiore a 1,4 g/kg.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute umana

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