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Direttiva 2010/82

Direttiva 2010/82/UE della Commissione, del 29 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’impiego della sostanza attiva tetraconazolo Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna le condizioni di inclusione del tetraconazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, eliminando le restrizioni precedenti sull’impiego in colture a campo aperto e l’esclusione per mele e uve. La Commissione prende atto di nuovi dati scientifici che escludono rischi ulteriori per falde acquifere e consumatori. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 marzo 2011 e applicarla dal 1º aprile 2011.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per estendere l’impiego del tetraconazolo, consentendone l’uso solo come fungicida senza le precedenti restrizioni specifiche.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione della modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE concernente la sostanza attiva tetraconazolo. Incide sull’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con effetto sulle condizioni di impiego autorizzabili a livello nazionale. Non disciplina direttamente operatori o prodotti singoli, ma impone agli Stati membri di adeguare il proprio quadro normativo per consentire l’impiego del tetraconazolo esclusivamente come fungicida.

Modifica delle condizioni di impiego del tetraconazolo

La direttiva 2010/82/UE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per rivedere le condizioni specifiche applicabili alla sostanza attiva tetraconazolo. L’obiettivo è estendere il suo impiego eliminando alcune limitazioni precedentemente previste, alla luce di nuovi dati scientifici valutati a livello UE.

Contesto e motivazioni della modifica

Il tetraconazolo era già stato incluso nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2009/82/CE del Consiglio, ma con restrizioni: era autorizzabile solo per impieghi in colture a campo aperto con limiti di cadenza e tempi di utilizzo, mentre l’uso su mele e uve era escluso. Tali limiti erano stati ritenuti necessari per carenze informative nella valutazione del rischio, in particolare per il possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere dovuto a due metaboliti non inizialmente identificati e per l’insufficienza dei dati relativi ai consumatori in caso di impiego su mele e uve.

Su richiesta del notificante Isagro, sono stati presentati ulteriori dati scientifici. L’Italia, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002, ha valutato i dati e ha trasmesso il 10 febbraio 2010 un addendum al progetto di relazione di valutazione. Il dossier è stato poi esaminato dagli altri Stati membri, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione, con conclusione del riesame il 28 ottobre 2010.

Esito della valutazione del rischio

Dalla nuova valutazione emerge che l’estensione dell’impiego richiesta non comporta rischi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nelle disposizioni specifiche vigenti. In particolare:

  • per le falde acquifere, il nuovo studio individua i metaboliti precedentemente non identificati e dimostra che non determinano un percolamento inaccettabile;
  • per mele e uve, i dati sui residui, integrati da ulteriori prove controllate e di campo, dimostrano l’assenza di rischi per l’ingestione acuta e cronica da parte dei consumatori.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 modifica la parte A della colonna "Disposizione specifiche" dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla riga relativa al tetraconazolo, sostituendola con la formula: "Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida." La conseguenza pratica è l’eliminazione delle restrizioni precedenti, mantenendo tuttavia la qualificazione funzionale della sostanza come fungicida.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva è di natura tipica dell’atto di armonizzazione settoriale: vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Ai sensi dell’articolo 2:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 marzo 2011;
  • devono applicarle dal 1º aprile 2011;
  • devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori del settore fitosanitario, la direttiva comporta un ampliamento del perimetro di autorizzazione nazionale del tetraconazolo, ferma restando la sua utilizzabilità soltanto come fungicida. Per avvocati e commercialisti che assistano imprese del settore agrochimico o agricolo, il punto centrale è il necessario adeguamento delle autorizzazioni e della normativa tecnica nazionale entro il termine di recepimento, con applicazione dal 1º aprile 2011.

Disposizioni principali

Modifica delle condizioni di impiego del tetraconazolo

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla riga relativa al tetraconazolo, parte A della colonna "Disposizione specifiche". La nuova formulazione stabilisce che può essere autorizzato il solo impiego come fungicida. Vengono così eliminate le precedenti restrizioni che limitavano l’impiego alle colture a campo aperto e vietavano l’uso su mele e uve.

Motivazione scientifica della modifica

I considerando evidenziano che l’inclusione iniziale del tetraconazolo era stata accompagnata da restrizioni per insufficienza di dati sulla valutazione del rischio per le falde acquifere e per i consumatori. Su richiesta del notificante Isagro sono stati presentati ulteriori dati scientifici, valutati dall’Italia quale Stato membro relatore, con addendum del 10 febbraio 2010 e successivo rapporto di riesame della Commissione del 28 ottobre 2010. La valutazione conclude che l’estensione dell’impiego non comporta rischi ulteriori rispetto a quelli già considerati.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º aprile 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Obbligo di riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

Sempre l’articolo 2 prevede che, al momento dell’adozione delle misure di recepimento, queste rechino un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentaretutela della saluteambiente

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