Direttiva 2010/89
Direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il quinmerac nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono, a determinate condizioni. Contestualmente sopprime la voce relativa al quinmerac dalla decisione 2008/934/CE, che ne prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni. La direttiva fissa termini per il recepimento, per l’adeguamento delle autorizzazioni esistenti e per la presentazione di ulteriori dati scientifici.
Iscrizione del quinmerac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e conseguente adeguamento della decisione 2008/934/CE sulle sostanze non iscritte.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai titolari delle autorizzazioni e ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinmerac. Riguarda l’immissione in commercio e il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con effetti anche sulla decisione 2008/934/CE. L’iscrizione vale per gli usi autorizzabili come erbicida; sono previste condizioni specifiche e obblighi di informazione per il richiedente e per gli Stati membri interessati.
Iscrizione del quinmerac nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2010/89/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il quinmerac nell’allegato I. La misura discende dall’esito della procedura di valutazione della sostanza attiva, culminata nella relazione di riesame approvata il 28 ottobre 2010, dalla quale è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti quinmerac possono soddisfare, in linea di massima, i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE.
Contesto procedurale e abbandono della precedente non iscrizione
In origine il quinmerac era incluso tra le sostanze da valutare nel programma di lavoro avviato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Il richiedente aveva poi ritirato il sostegno all’iscrizione, con conseguente inserimento della sostanza nell’elenco delle sostanze da non iscrivere della decisione 2008/934/CE. Successivamente è stata presentata una nuova domanda di procedura accelerata ai sensi degli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008; la domanda è stata ritenuta conforme ai requisiti sostanziali e procedurali, con valutazione del Regno Unito quale Stato membro relatore, esame dell’EFSA e riesame finale in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Effetti giuridici dell’iscrizione
L’iscrizione nell’allegato I consente, in linea di principio, il rilascio delle autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti quinmerac in tutti gli Stati membri, purché siano rispettate le condizioni poste dalla direttiva 91/414/CEE. La direttiva precisa che possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida e che l’iscrizione ha validità dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2021.
Condizioni specifiche e aree di attenzione nella valutazione
La parte B della voce relativa al quinmerac impone agli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, di tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. La valutazione deve porre particolare attenzione a:
- protezione delle acque sotterranee in aree sensibili per suolo e/o clima;
- esposizione alimentare dei consumatori ai residui di quinmerac e dei suoi metaboliti nelle colture successive a rotazione;
- rischio per gli organismi acquatici;
- rischio a lungo termine per i lombrichi.
Le condizioni di utilizzo devono includere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.
Obblighi di ulteriori informazioni e dati di conferma
La direttiva prevede che gli Stati membri interessati richiedano ulteriori informazioni al richiedente sui seguenti profili:
- possibilità che il metabolismo della pianta comporti l’apertura dell’anello di chinolina;
- residui nelle colture a rotazione;
- rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5.
Tali dati di conferma devono essere forniti alla Commissione entro il 30 aprile 2013.
Adeguamento della decisione 2008/934/CE
Poiché la decisione 2008/934/CE includeva il quinmerac tra le sostanze non iscritte e prevedeva la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011, la direttiva sopprime la relativa riga dall’allegato di quella decisione. In questo modo viene eliminata la precedente opzione normativa incompatibile con la nuova iscrizione nell’allegato I.
Recepimento e applicazione negli ordinamenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni di recepimento necessarie e comunicarle subito alla Commissione, unitamente a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1o novembre 2011. Quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti e regime transitorio
Entro il 1o novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinmerac. In questa fase devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, tranne quelle della parte B della voce relativa al quinmerac;
- che il titolare dell’autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme all’allegato II, in conformità all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti quinmerac come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011, è previsto un riesame conforme ai principi uniformi dell’allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Se tali condizioni risultano soddisfatte, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario:
- entro il 30 aprile 2015, per i prodotti contenenti quinmerac come unica sostanza attiva;
- entro il 30 aprile 2015 oppure entro un termine successivo fissato dalla direttiva di iscrizione della sostanza o delle sostanze interessate, per i prodotti contenenti quinmerac in miscela.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o maggio 2011 ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del quinmerac nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva, inserendo il quinmerac con numero CAS 90717-03-6 e numero CIPAC 563. L’iscrizione decorre dal 1o maggio 2011 e scade il 30 aprile 2021. Sono ammessi solo usi come erbicida.
Condizioni specifiche dell’iscrizione e dati di conferma
La parte B dell’iscrizione richiede che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tengano in considerazione le conclusioni della relazione di riesame del quinmerac approvata il 28 ottobre 2010. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, all’esposizione alimentare ai residui nelle colture a rotazione, al rischio per gli organismi acquatici e al rischio a lungo termine per i lombrichi. Devono inoltre essere richieste informazioni sulla possibilità che il metabolismo della pianta comporti l’apertura dell’anello di chinolina, sui residui nelle colture a rotazione e sul rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5, con trasmissione alla Commissione entro il 30 aprile 2013.
Modifica della decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la riga relativa al quinmerac nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1o novembre 2011 e, al momento della loro adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 1o novembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinmerac. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B dell’iscrizione, e verificare che il titolare dell’autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con quinmerac e termine finale per le autorizzazioni
Per i prodotti autorizzati contenenti quinmerac come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 30 aprile 2011, gli Stati membri devono procedere al riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al quinmerac. Dopo il riesame, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se necessario, entro il 30 aprile 2015; per i prodotti con più sostanze attive, il termine può essere posteriore se fissato dalle relative direttive di iscrizione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1o maggio 2011. Gli Stati membri ne sono i destinatari.
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