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direttiva

Direttiva 2010/85

Direttiva 2010/85/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fosfuro di zinco come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/85/UE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il fosfuro di zinco nell’allegato I, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza alle condizioni previste. La direttiva cancella inoltre la precedente voce di non inclusione del fosfuro di zinco dalla decisione 2008/941/CE. Prevede termini precisi per il recepimento, per l’entrata in applicazione e per il riesame delle autorizzazioni esistenti, con obblighi di verifica del fascicolo tecnico e di conformità ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.

Includere il fosfuro di zinco tra le sostanze attive autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE e adeguare la decisione 2008/941/CE eliminandone la non iscrizione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda la disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco. Incide sulle autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, sia quando essa è l’unica sostanza attiva sia quando è presente insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Restano rilevanti le condizioni specifiche di iscrizione riportate nell’allegato, in particolare l’uso autorizzabile solo come rodenticida in forma di esche pronte per l’uso poste in trappole-esca o in appositi siti.

Direttiva 2010/85/UE: iscrizione del fosfuro di zinco nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2010/85/UE della Commissione interviene nel quadro della disciplina europea sui prodotti fitosanitari per includere il fosfuro di zinco tra le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’atto recepisce l’esito della procedura di valutazione e supera la precedente decisione di non inclusione adottata con la decisione 2008/941/CE.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si fonda sulla valutazione del dossier presentato dal richiedente, sull’esame della Germania quale Stato membro relatore e sulle conclusioni dell’EFSA del 2 luglio 2010, poi esaminate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Dalla valutazione è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco possono, in generale, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, per gli usi esaminati nel rapporto di riesame.

Iscrizione della sostanza attiva e condizioni di impiego

L’allegato della direttiva aggiunge il fosfuro di zinco alla tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con le seguenti indicazioni principali:

  • sostanza attiva: fosfuro di zinco;
  • identificativi: CAS 1314-84-7, CIPAC 69;
  • denominazione IUPAC: difosfuro di trizinco;
  • purezza minima: ≥ 800 g/kg;
  • entrata in vigore dell’iscrizione: 1° maggio 2011;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 aprile 2021.

La parte A dell’iscrizione consente l’autorizzazione soltanto per l’uso come rodenticida, in forma di esche pronte per l’uso poste in trappole-esca o in appositi siti. Si tratta quindi di un’iscrizione non generalizzata, ma circoscritta a specifici impieghi e modalità d’uso.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 ottobre 2011 e applicarle dal 1° novembre 2011. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

La direttiva impone agli Stati membri di rivedere le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco. Entro il 1° novembre 2011 essi devono, se necessario, modificare o revocare tali autorizzazioni e verificare due profili essenziali:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al fosfuro di zinco, con esclusione di quelle della parte B dell’iscrizione;
  • il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme ai requisiti dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, oppure la possibilità di accedervi ai sensi dell’articolo 13.

Per i prodotti contenenti fosfuro di zinco come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Esito del riesame:

  • se il prodotto contiene fosfuro di zinco come unica sostanza attiva, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 aprile 2015;
  • se il prodotto contiene fosfuro di zinco insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca va disposta entro il 30 aprile 2015 oppure, se successiva, entro la data fissata dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive.

Profili di cautela e tutela ambientale

La parte B dell’iscrizione richiama espressamente il rapporto di riesame definitivo approvato il 28 ottobre 2010 e richiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi non bersaglio. Devono essere adottate misure di riduzione del rischio adeguate, in particolare per evitare la dispersione delle esche quando ne sia stato consumato solo una parte del contenuto.

Effetti sulla decisione 2008/941/CE e chiusura del quadro normativo

La direttiva elimina la voce relativa al fosfuro di zinco dall’allegato della decisione 2008/941/CE, che ne prevedeva la non inclusione e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011. In tal modo si riallinea il quadro normativo alla nuova valutazione positiva della sostanza attiva.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore fitosanitario, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • verificare la conformità delle autorizzazioni esistenti al nuovo status del fosfuro di zinco;
  • controllare la disponibilità del fascicolo tecnico e l’accesso ai dati ex articolo 13 della direttiva 91/414/CEE;
  • monitorare le scadenze del 1° novembre 2011 e del 30 aprile 2015;
  • assicurare che gli usi autorizzati restino entro i limiti stringenti fissati dall’allegato, con particolare attenzione ai requisiti ambientali e di gestione del rischio.

Disposizioni principali

Iscrizione del fosfuro di zinco nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Il fosfuro di zinco viene inserito come sostanza attiva con numero CAS 1314-84-7 e numero CIPAC 69, purezza minima ≥ 800 g/kg, con entrata in vigore dell’iscrizione il 1° maggio 2011 e scadenza il 30 aprile 2021.

Cancellazione della non inclusione nella decisione 2008/941/CE

L’articolo 2 cancella la voce relativa al fosfuro di zinco nell’allegato della decisione 2008/941/CE, che ne prevedeva la non iscrizione e la conseguente revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2011, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Tali disposizioni si applicano dal 1° novembre 2011. È previsto l’obbligo di riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in occasione della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari

L’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che entro il 1° novembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di zinco. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al fosfuro di zinco, escluse quelle della parte B dell’iscrizione, nonché la disponibilità da parte del titolare di un fascicolo conforme all’allegato II o la possibilità di accedervi ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con più sostanze attive e termini più lunghi

L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti fosfuro di zinco come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2011 nell’allegato I. Il riesame va svolto secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Se il prodotto contiene fosfuro di zinco come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va modificata o revocata entro il 30 aprile 2015; se contiene anche altre sostanze attive, la modifica o revoca va disposta entro il 30 aprile 2015 o, se successiva, entro la data fissata dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche di iscrizione e misure di protezione

Nella parte A dell’allegato si stabilisce che il fosfuro di zinco può essere autorizzato solo come rodenticida sotto forma di esche pronte per l’uso poste in trappole-esca o in appositi siti. La parte B impone, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame e delle appendici I e II approvate il 28 ottobre 2010, con particolare attenzione alla protezione degli organismi non bersaglio e all’adozione di misure di riduzione del rischio, soprattutto per evitare la dispersione di esche qualora sia stata consumata solo una parte del contenuto.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della direttiva il 1° maggio 2011. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attiveautorizzazioni amministrativesicurezza alimentaretutela dell'ambiente

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