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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22602/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento e tre provvedimenti sanzionatori con cui l'Ufficio aveva rideterminato diritti daziari. La CTP aveva accolto i ricorsi; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR Lombardia lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che fosse stato "spedito" il 17/4/2018 oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardivo l'appello senza considerare che l'atto era stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario. La resistente ha contrastato tale assunto, deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta a provare la tempestiva consegna dell'atto per la notifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché la prova della tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non risultava univocamente documentata: le ricevute richiamate erano prive del timbro dell'ufficiale giudiziario e recavano solo un timbro dell'Avvocatura; inoltre non era stata prodotta l'eventuale distinta di trasmissione con timbro postale idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica per il notificante. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare rileva anche nel giudizio tributario; ai fini della tempestività del gravame, occorre verificare quando la notificazione dell'atto si è perfezionata per il notificante.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione processuale, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato insieme alla L. n. 890/1982 per il principio di perfezionamento della notificazione dal lato del notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3

    Richiamata per il principio, affermato anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

  • Corte costituzionale n. 447/2002

    Ha dichiarato illegittimo il combinato disposto normativo nella parte in cui faceva coincidere il perfezionamento per il notificante con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché con la consegna all'ufficiale giudiziario.

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 109

    Richiamato come fonte della ricevuta dell'ufficiale giudiziario idonea a provare la consegna dell'atto da notificare.

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1

    Il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso.

  • art. 372 c.p.c.

    La certificazione dell'ufficiale giudiziario, diretta a provare l'ammissibilità del ricorso, può essere prodotta nei limiti di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicabile, secondo la Corte, quando soccombe un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario si valuta, per il notificante, con riguardo al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non a quello della ricezione da parte del destinatario.
  • La prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario deve essere documentata in modo univoco: ricevute o copie prive del timbro dell'ufficiale giudiziario, o non chiaramente riferibili alla specifica notificazione, non sono sufficienti.
  • Se non viene prodotta la ricevuta prevista dalla normativa sulle notificazioni, la prova può essere desunta dal timbro apposto sull'atto con numero cronologico e data; in caso di contestazione, può essere necessaria l'esibizione di idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario.
  • Nel giudizio tributario, anche la distinta di spedizione delle raccomandate recante timbro datario delle Poste può costituire prova del perfezionamento della notifica per il notificante, ma solo se effettivamente prodotta e riferibile alla concreta notificazione.
  • La mancanza di prova certa della tempestiva consegna dell'atto determina la conferma della declaratoria di tardività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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