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Parere

Parere n. 268/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per motivi aggiunti al Presidente della Regione Siciliana proposto da: Sindacato Siad-Csa-Cisal, Paolo Francesco Sacco, Francesco Bianco, Vincenzo Licari, Michele Salvatore Licari, Giuseppe Salvatore Mauro, Vito D’Antoni, Anna Rita Pipitone, Susanna Terranova, Giuseppe Salvatore Licari, Vita Lombardo, Angelo Di Nolfo, Francesca La Sala, Antonietta Flores, Maurizio De Luca, Annalisa Marchello, Anna Maria Cumbo, Gaspare Di Pasquale, Rosa Calamunci, Daniela Rigano, Vincenzo Cusimano, Maurizio Ingoglia, Antonio Guida, Giuseppe Giangrasso, Ivana Silvestri, Salvatore Giovanni Pignatone, Maria Claudia Romano, Carla Cracolici, Anna Maria Costa, Raffaella Patti, Raffaele Avallone, Gino Montecchi, Giuseppe Massimo Adriano Ferro, Amalia Princiotta Cariddi, Giovanna Buzzetta, Emanuele Di Paola, Amleto Tocco, Giantonio Lisciandrello, Emanuele Cosenza, Rosalba Misseri, Pierangela Castagnetta, Davide Marino, Maria Antonietta Stella Nora, Gabriella Mancino (avvocato Giusy Maria Binaggia); contro la Regione Siciliana - Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento della funzione pubblica e del personale, e nei confronti di Catia Romina Barone; avverso: i bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5039/2021 e 117/2022), n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia (D.D.G. nn. 5040/2021, 5245/2021 e 118/2022), n. 88 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5041/2021 e 119/2022), n. 12 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, categoria D, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale (D.D.G. nn. 5042/2021 e 120/2022); i provvedimenti di approvazione di alcune delle relative graduatorie (D.D.G. nn. 3064, 3234, 3371, 3372, 3649, 3650, 3651, 3900, 4267, 3656, 3657, 3653, 3655, tutti del 2022); il provvedimento di approvazione di altra delle stesse graduatorie (D.D.G. n. 5109/2022).

Giustizia amministrativa202300218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Secondo ricorso straordinario per motivi aggiunti contro il D.D.G. n. 5109/2022, di approvazione di una graduatoria concorsuale, e contestazione derivata dei bandi regionali per l’assunzione di personale nei concorsi per il potenziamento dei Centri per l’impiego e il ricambio generazionale.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorso per motivi aggiunti riguarda l’approvazione di una graduatoria e ripropone, in via derivata, le censure del ricorso straordinario principale contro i bandi regionali. I ricorrenti contestano la soppressione della riserva di posti per il personale interno, sostenendo che l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, insieme agli artt. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, imporrebbe o consentirebbe una quota riservata e una procedura comparativa interna prima del reclutamento esterno. Deducevano inoltre che i bandi fossero stati adottati senza la previa revisione organizzativa e la verifica delle professionalità interne nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, senza adeguata informazione sindacale e con aggravio ingiustificato della spesa pubblica. Il Consiglio ha esaminato anche le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione e la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il parere

Il Consiglio esprime parere per il rigetto dei motivi aggiunti. Le questioni preliminari di inammissibilità restano assorbite, poiché il ricorso è infondato nel merito; non occorre provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, che la relazione regionale riferisce già eseguita. Quanto alle censure principali riproposte in via derivata, il Consiglio fa proprie le conclusioni della sentenza CGARS, Sezione giurisdizionale, n. 470/2026. L’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 80/2021, prevede procedure comparative per le progressioni tra aree, ma salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili per l’accesso dall’esterno: alla luce del testo e dei principi costituzionali sul pubblico concorso, i posti possono essere coperti anche integralmente mediante procedure aperte agli esterni, alle quali possono partecipare anche i dipendenti interni. L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 non impone l’attivazione di procedure interne: il rinvio alla precedente formulazione dell’art. 52 è divenuto non applicabile dopo la novella e la disposizione, comunque, attribuisce una facoltà. Anche l’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 contiene un rinvio mobile all’art. 52 e non fonda un obbligo di riservare posti al personale interno nel sistema vigente. Le ulteriori censure non sono fondate: i bandi richiamano i Piani triennali dei fabbisogni 2019/2021 e 2020/2022; la conformità della modifica al quadro normativo esclude il vizio derivante dalla lamentata carenza di informazione sindacale e l’illegittimità dell’aggravio di spesa. Venendo meno i vizi dedotti contro i bandi, anche l’impugnazione derivata della graduatoria è infondata.

Osservazioni

Motivi 1 e 2 – Riserva per il personale interno e progressioni tra aree

Respinti nel merito. L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal d.l. n. 80/2021, richiede di destinare almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno e non impone una riserva per gli interni. I posti possono essere coperti anche integralmente con concorsi aperti agli esterni, cui possono partecipare i dipendenti dell’Amministrazione. L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 prevede una facoltà, non un obbligo, di procedure selettive riservate; l’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, per il suo rinvio mobile all’art. 52, non impone una quota interna nel quadro normativo modificato.

Motivo 2 – Piani dei fabbisogni e informazione sindacale

La censura non è accolta. I bandi richiamano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 422/2019 e n. 551/2020. Poiché la modifica dei bandi è conforme al nuovo quadro normativo, non può essere ritenuta viziata per la lamentata carenza di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali.

Motivo 3 – Contenimento della spesa pubblica

Respinto. La conformità della modifica al quadro normativo esclude che l’effettuazione dei concorsi aperti all’esterno determini, per le ragioni dedotte, un aggravio ingiustificato della spesa pubblica.

Motivi aggiunti – Impugnazione derivata della graduatoria

Respinti. L’impugnazione del D.D.G. n. 5109/2022 si fonda sui vizi dei bandi dedotti nel ricorso principale; poiché tali vizi sono ritenuti insussistenti, è infondata anche la contestazione derivata della graduatoria.

Questioni preliminari e notifica per pubblici proclami

Le eccezioni preliminari di inammissibilità restano assorbite in ragione della decisione di merito. Il Consiglio non provvede sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche perché la relazione dell’Ufficio legislativo e legale riferisce che l’incombente era già stato eseguito.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    «Fatta salva comunque una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

    La novella disciplina le progressioni interne mediante procedura comparativa, ma garantisce almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno. In coerenza con il principio costituzionale del concorso, non è escluso che i posti siano coperti anche integralmente attraverso procedure aperte agli esterni; non sussiste un obbligo generale di riservare posti ai dipendenti interni.

  • art. 97, quarto comma, Cost.

    Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.

    Il concorso pubblico aperto costituisce la modalità ordinaria di accesso all’impiego pubblico; le deroghe, comprese le procedure riservate, devono essere giustificate e contenute entro limiti compatibili con il buon andamento e con l’accesso paritario alle funzioni pubbliche.

  • art. 51 Cost.

    Il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 97 Cost., quarto comma («Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»), e la sua necessità discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui allo stesso articolo, ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.

    L’accesso alle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini è una ragione costituzionale del concorso aperto e concorre a escludere interpretazioni della disciplina delle progressioni che trasformino la riserva interna nella modalità ordinaria di copertura dei posti.

  • art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017

    La previsione, infatti, che faceva riferimento, mediante un c.d. “rinvio mobile”, alla formulazione del ridetto art. 52 precedente alle modifiche introdotte dal d.-l. n. 80/2021, è divenuta a causa di queste non più applicabile e, comunque, facoltizza e non obbliga le amministrazioni ad attivare le procedure ivi descritte.

    La disposizione non impone l’attivazione di procedure selettive riservate al personale interno. Il suo rinvio mobile alla precedente formulazione dell’art. 52 è divenuto non più applicabile a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 80/2021; in ogni caso, la norma attribuisce una facoltà alle amministrazioni.

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    A maggior ragione, non è dirimente il pure invocato art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, che stabilisce che «Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni», atteso che in questo caso il “rinvio mobile” è anche più accentuato, riguardando proprio l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e, quindi, l’attuale sistema di avanzamento del personale interno all’Amministrazione, che non giustifica, a seguito delle modifiche subite da quest’ultima norma, l’imposizione di concorsi pubblici con riserva di posti in favore del personale interno.

    Il rinvio dell’art. 24 all’art. 52, comma 1-bis, è mobile e segue la disciplina vigente di quest’ultima disposizione. Dopo la modifica del 2021, l’art. 24 non può essere interpretato come fonte di un obbligo di concorso con riserva per il personale interno.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, il concorso aperto costituisce la regola generale di reclutamento, in attuazione degli artt. 97 e 51 Cost.; le deroghe a tale regola devono trovare fondamento normativo e rispettare i limiti posti dal principio di buon andamento e dall’accesso paritario alle funzioni pubbliche.
  • L’art. 52, comma 1-bis, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal d.l. n. 80/2021, disciplina le progressioni tra aree mediante procedura comparativa interna e riserva almeno il 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno; non impone una quota riservata agli interni e consente che i posti siano coperti anche integralmente tramite procedure aperte agli esterni.
  • L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 non obbliga le amministrazioni ad attivare procedure selettive riservate al personale di ruolo; dopo la modifica dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, il rinvio mobile alla precedente formulazione non fonda l’applicazione della disciplina previgente.
  • Il rinvio dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 all’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 è mobile e va riferito alla disciplina vigente: non costituisce, dopo la novella del 2021, base per imporre concorsi con riserva di posti a favore del personale interno.

Ricorso straordinario contro l’approvazione di una graduatoria concorsuale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e riunito in Sezioni riunite, esamina il secondo ricorso straordinario per motivi aggiunti proposto da un sindacato e da dipendenti regionali contro il D.D.G. n. 5109/2022, relativo all’approvazione di una graduatoria concorsuale. Il gravame ripropone in via derivata le censure già rivolte contro i bandi per le assunzioni regionali nei concorsi destinati al potenziamento dei Centri per l’impiego e al ricambio generazionale.

Censure e questioni preliminari

I ricorrenti contestavano la modifica dei bandi che aveva eliminato la riserva del 30% dei posti per il personale interno. Sostenevano che la normativa imponesse una riserva o una procedura comparativa interna, che l’Amministrazione dovesse previamente verificare le professionalità disponibili attraverso la programmazione dei fabbisogni, che le organizzazioni sindacali non fossero state adeguatamente informate e che l’apertura dei posti ai candidati esterni producesse un ingiustificato aggravio della spesa pubblica. I motivi aggiunti impugnavano la graduatoria facendo valere gli stessi vizi in via derivata. L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Le eccezioni preliminari restano assorbite, poiché il Consiglio decide la controversia nel merito. Non viene adottata una statuizione sulla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami: la relazione regionale riferiva che la notificazione era già stata eseguita.

Disciplina delle progressioni interne e accesso dall’esterno

La questione centrale è l’interpretazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021. Le Sezioni riunite seguono la sentenza del CGARS, Sezione giurisdizionale, n. 470/2026, resa sulla medesima questione.

Il testo vigente prevede che le progressioni tra aree avvengano mediante procedura comparativa basata sui criteri indicati dalla legge, facendo salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili per l’accesso dall’esterno. Il Consiglio interpreta la disposizione nel quadro degli artt. 97 e 51 Cost.: il concorso pubblico aperto è la modalità generale e ordinaria di reclutamento e consente l’accesso dei cittadini alle funzioni pubbliche. Le deroghe a tale regola devono essere rigorosamente delimitate e giustificate da esigenze di interesse pubblico. La disciplina non impedisce che i posti disponibili siano coperti anche integralmente mediante procedure aperte agli esterni, alle quali possono partecipare anche i dipendenti interni.

Inapplicabilità di un obbligo di riserva interna

L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, relativo alle procedure selettive riservate nel triennio 2020-2022, non impone alle amministrazioni di attivarle. Il suo rinvio alla precedente formulazione dell’art. 52 è divenuto non più applicabile in seguito alla modifica del 2021; in ogni caso la disposizione attribuisce una facoltà.

Neppure l’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 fonda l’obbligo di prevedere una quota interna. Il rinvio di tale disposizione all’art. 52, comma 1-bis, è mobile e deve essere riferito al sistema vigente di progressione del personale, che, dopo la novella, non impone concorsi pubblici con riserva a favore dei dipendenti interni.

Programmazione, informazione sindacale e spesa

Le censure ulteriori non sono accolte. I bandi richiamano i Piani triennali dei fabbisogni di personale 2019/2021 e 2020/2022, approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 422/2019 e n. 551/2020. Inoltre, una volta riconosciuta la conformità della modifica al nuovo quadro normativo, il Consiglio esclude che essa sia viziata per la lamentata carenza di informazione sindacale o che l’apertura dei concorsi agli esterni determini l’ingiustificato aggravio di spesa denunciato.

Conclusione

Il ricorso principale contro i bandi è ritenuto infondato e, di conseguenza, è infondato anche il ricorso per motivi aggiunti contro la graduatoria, basato sui medesimi vizi in via derivata. Il Consiglio esprime pertanto il parere che i motivi aggiunti debbano essere respinti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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