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Sentenza

Sentenza n. 1437/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 8 marzo 2024, n. -OMISSIS-

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, dell'8 marzo 2024, chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di pagamento posto a carico dell'Amministrazione. Nelle more del giudizio, il Ministero ha corrisposto al ricorrente la somma dovuta in forza della sentenza, sicché la difesa ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del pagamento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, poiché il pagamento è avvenuto solo durante la pendenza del giudizio. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile in considerazione della mancata costituzione del Ministero. Le spese sono state liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza; il giudizio è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere dopo l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente l'obbligo risultante dal giudicato, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude automaticamente la condanna alle spese: queste possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso al momento della proposizione del ricorso.
  • Il pagamento effettuato dall'Amministrazione soltanto durante la pendenza del giudizio di ottemperanza giustifica, secondo la valutazione concreta del giudice, la condanna dell'Amministrazione alla rifusione di una parte delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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