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Sentenza

Sentenza n. 1707/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202213386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato nel 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza con decreto del 29 marzo 2022, valorizzando una notizia di reato a carico della richiedente per percosse e minacce, risalente al 2009 e archiviata nel 2014, nonché plurimi precedenti e denunce riguardanti il coniuge, tra cui due decreti penali per falsità materiale e denunce per maltrattamenti in famiglia e violazione della disciplina sul soggiorno. La ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e abnormità del diniego, sostenendo che il procedimento a proprio carico era stato archiviato, che i fatti riferiti al coniuge erano risalenti e privi di esito processuale noto e che ella aveva preso le distanze dal marito, chiedendo la separazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione prognostica complessiva sull'inserimento dell'istante nella comunità nazionale e sulla sua piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento. Gli elementi di controindicazione non devono essere valutati atomisticamente, ma nel loro complesso e nei reciproci rapporti. Anche una notizia di reato archiviata può essere considerata quale fatto storico rilevante sul piano amministrativo, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e ai suoi esiti processuali. Possono inoltre essere valorizzati i comportamenti penalmente rilevanti di familiari di primo grado, in particolare del coniuge convivente, quali indicatori dell'ambiente familiare e del livello di integrazione del nucleo. La documentazione prodotta sulla pretesa separazione, successiva al diniego e limitata a una lettera del difensore diretta al marito, non dimostrava l'effettiva cessazione del rapporto coniugale e comunque non era conoscibile dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'occupazione stabile, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscano condizioni ordinarie e prerequisiti, non meriti speciali idonei a superare le controindicazioni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell'integrazione dell'istante e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali dell'ordinamento.

  • artt. 581 e 612 c.p.

    Le notizie di reato per percosse e minacce, anche se archiviate, possono essere considerate come elementi fattuali nell'ambito della valutazione amministrativa complessiva della condotta.

  • artt. 477 e 482 c.p.

    I decreti penali riguardanti il coniuge sono stati valutati quali elementi indicativi dell'ambiente familiare della richiedente.

  • art. 572 c.p.

    La denuncia per maltrattamenti in famiglia a carico del coniuge è stata considerata tra gli elementi di controindicazione rilevanti nella valutazione del nucleo familiare.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La denuncia per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno, riferita al coniuge, è stata inclusa nel complesso degli elementi valutabili dall'amministrazione.

  • artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La disciplina della tutela degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana è stata richiamata per evidenziare le possibili conseguenze dell'acquisto della cittadinanza sul regime di soggiorno ed espulsione dei familiari.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La regolare integrazione e il rispetto dei requisiti richiesti per l'ingresso sono stati considerati condizioni ordinarie della permanenza dello straniero, non meriti speciali ai fini della naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La regolare permanenza e l'assenza di pericolosità, necessarie per il soggiorno, costituiscono prerequisiti e non elementi di per sé sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità e deve formulare una valutazione complessiva e prognostica sull'integrazione dell'istante, sulla sua affidabilità e sulla piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento nazionale.
  • Ai fini della valutazione amministrativa della cittadinanza, una notizia di reato può assumere rilevanza come fatto storico anche se il procedimento penale è stato archiviato o non ha prodotto una condanna, poiché l'accertamento amministrativo della condotta opera su un piano autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • Gli elementi di controindicazione relativi alla condotta dell'istante devono essere valutati globalmente, insieme agli altri dati istruttori e nella reciproca connessione, senza che la risalenza o l'archiviazione di un singolo episodio imponga necessariamente di escluderlo dalla valutazione prognostica.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza possono essere considerati anche comportamenti penalmente rilevanti riferiti al coniuge o ad altri familiari stretti, soprattutto se conviventi, quando siano ritenuti indicatori dell'ambiente familiare e dell'integrazione del nucleo nel quale l'istante vive.
  • La documentazione relativa a una separazione o alla presa di distanza dal coniuge, formata o prodotta dopo l'adozione del diniego, non può essere utilizzata per censurare la valutazione amministrativa compiuta allo stato degli atti disponibili al momento dell'adozione del provvedimento.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità dello straniero regolarmente soggiornante costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti della permanenza sul territorio e non integrano, di per sé, meriti speciali idonei a superare elementi di controindicazione nella procedura di naturalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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