Cassazione Penale, Ordinanza n. 06686/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con due sentenze irrevocabili, emesse il 9 aprile 2018 e il 22 settembre 2020. La richiesta era formulata ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e mirava a ottenere il trattamento unitario di fatti di reato tra loro asseritamente avvinti da un medesimo disegno criminoso, con effetti anche sulla revoca della sospensione condizionale della pena disposta con l'ultima sentenza. La Corte ha ritenuto che i reati considerati non fossero omogenei né riconducibili a una preordinazione unitaria, e che in particolare bancarotta fraudolenta e traffico di rifiuti presentassero una radicale inconciliabilità delle condotte. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma evocata per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
art. 671 c.p.p.
Norma processuale richiamata per la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.
art. 616 c.p.p.
Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che i reati siano riconducibili a un unico disegno criminoso e presentino un'apprezzabile omogeneità o collegamento programmatico; in difetto, l'istanza può essere rigettata.
- La mera reiterazione di condotte illecite non è, di per sé, indice di continuazione: può invece esprimere fenomeni diversi, quali recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, che rispondono a una logica opposta rispetto al favor rei proprio dell'istituto della continuazione.
- Quando il ricorso si limita a contestare valutazioni di merito già rese sul difetto di unitarietà del programma criminoso, e tali valutazioni risultano coerenti e non illogiche, la declaratoria di inammissibilità è esito fisiologico.
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