Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. con la doglianza che l'imputato non avrebbe avuto conoscenza dei procedimenti e quindi non avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini; il ricorrente ha dedotto di essersi trovato per anni all'estero (Spagna e Albania), di essere stato detenuto dal 2021 al 2023, della nullità di alcune notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e della inesistenza di contatti con i difensori d'ufficio; ha invocato anche la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché formulato con un motivo generico e manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi all'art. 629-bis e all'art. 420-bis c.p.p., valutando la presenza di difensori di fiducia che avevano ricevuto notifiche e partecipato alle udienze, nonché la mancata allegazione da parte del ricorrente di circostanze concrete che dimostrassero l'impossibilità di mantenere contatti con i difensori. È stato inoltre escluso che la rinuncia al mandato del difensore, intervenuta in corso di dibattimento, fosse di per sé sufficiente a dimostrare l'ignoranza del processo non imputabile al ricorrente. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo"
La norma impone al ricorrente l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; il giudice valuta anche i comportamenti del soggetto assente per escludere chi si sia volontariamente o consapevolmente posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo.
art. 420-bis c.p.p.
Serve come parametro di coordinamento con l'art. 629-bis per definire i presupposti dell'assenza legittima; il giudice valuta se siano mancati i presupposti per procedere in assenza.
art. 161, comma 4, c.p.p.
Regola le notifiche speciali (domiciliazione presso difensore); la Corte ha considerato che alcune notifiche erano state effettuate ai sensi di tale disposizione ma ciò non esclude la responsabilità del ricorrente se aveva un difensore informato.
art. 616 c.p.p.
Norma sanzionatoria che autorizza la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende; applicata per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)
Richiamata per evidenziare le modifiche introdotte nel processo in absentia e l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio centrale è l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 89, comma 1 - regime transitorio)
"quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni... anteriormente vigenti"
La modifica normativa del 2022 non si applica retroattivamente ai processi in cui era già stata pronunciata l'ordinanza di procedere in assenza; perciò nel caso di specie si applicava la disciplina previgente.
legge 23 giugno 2017, n. 203
Richiamata come atto che aveva introdotto l'art. 629-bis in sostituzione del previgente art. 625-ter; utile per il quadro normativo ma senza rilievo decisivo diverso da quanto già considerato.
Massime di principio
- Il ricorrente che invoca la rescissione del giudicato deve provare concretamente l'incolpevole mancata conoscenza del processo: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La presenza di un difensore (di fiducia o d'ufficio) che ha ricevuto notifiche o ha partecipato alle udienze costituisce indizio rilevante per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento; il giudice valuta se il soggetto si sia attivato per mantenere i necessari contatti con il difensore.
- La rinuncia del difensore al mandato intervenuta in corso di processo non è di per sé prova che l'imputato ignorasse il procedimento o che non potesse contattare il difensore; occorrono elementi che dimostrino l'impossibilità di comunicazione.
- Se il ricorrente ha dimostrato di trovarsi all'estero o in detenzione, è comunque necessario specificare come tali condizioni abbiano concretamente impedito la conoscenza del processo; il mero soggiorno all'estero o la detenzione non sono automaticamente decisivi.
- Le modifiche legislative successive all'ordinanza che ha disposto il procedimento in assenza possono non trovare applicazione per effetto delle norme transitorie; verificare sempre la normativa applicabile al momento dell'ordinanza.
- Impugnazioni generiche o manifestamente infondate possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, se ravvisata colpa, al pagamento alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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