Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/328

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]

Normativa europea32016R0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva, a livello dell’Unione, una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia, ha pubblicato la richiesta di modifica poiché non si trattava di una modifica minore e, non essendo state presentate opposizioni, ha formalizzato l’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" e incide sul relativo disciplinare di produzione registrato nel sistema UE delle DOP e IGP. Riguarda, in concreto, l’Italia quale Stato membro proponente e tutti i soggetti della filiera che producono, trasformano o commercializzano il prodotto nel rispetto del disciplinare modificato. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore e non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Approvazione della modifica del disciplinare del "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna". L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata su domanda dell’Italia.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la richiesta italiana di modifica del disciplinare della DOP registrata con il regolamento (UE) n. 94/2011. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Il considerando finale precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). Il regolamento non riproduce nel testo le singole modifiche tecniche al disciplinare, ma si limita a renderle efficaci mediante approvazione formale da parte della Commissione.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati dalla DOP e dalla relativa disciplina di produzione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). Si tratta di una modifica non minore del disciplinare registrato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti procedurali dell'approvazione

Dai considerando risulta che la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografichedenominazioni di origine protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.