Regolamento (UE) 2016/328
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, a livello dell’Unione, una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia, ha pubblicato la richiesta di modifica poiché non si trattava di una modifica minore e, non essendo state presentate opposizioni, ha formalizzato l’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" e incide sul relativo disciplinare di produzione registrato nel sistema UE delle DOP e IGP. Riguarda, in concreto, l’Italia quale Stato membro proponente e tutti i soggetti della filiera che producono, trasformano o commercializzano il prodotto nel rispetto del disciplinare modificato. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore e non contiene esclusioni specifiche ulteriori.
Approvazione della modifica del disciplinare del "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna". L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata su domanda dell’Italia.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la richiesta italiana di modifica del disciplinare della DOP registrata con il regolamento (UE) n. 94/2011. Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Il considerando finale precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). Il regolamento non riproduce nel testo le singole modifiche tecniche al disciplinare, ma si limita a renderle efficaci mediante approvazione formale da parte della Commissione.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati dalla DOP e dalla relativa disciplina di produzione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (DOP). Si tratta di una modifica non minore del disciplinare registrato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Presupposti procedurali dell'approvazione
Dai considerando risulta che la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 feb 2016Regolamento (UE) 2016/278
- Regolamento · 26 feb 2016Regolamento (UE) 2016/279
- Regolamento · 26 feb 2016Regolamento (UE) 2016/282
- Regolamento · 26 feb 2016Regolamento (UE) 2016/654
- Regolamento · 26 feb 2016Regolamento (UE) 2016/908
- Regolamento · 25 feb 2016Regolamento (UE) 2016/262
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →