Regolamento (UE) 2016/279
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/279 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina europea dei mercati agricoli. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e per paese terzo di origine, con aggiornamento coerente con il metodo giornaliero previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. Rileva per gli operatori importatori e per le autorità doganali degli Stati membri. L'applicazione è immediata dalla data di pubblicazione ed è uniforme in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale tutte le importazioni agricole, ma solo i prodotti e le origini espressamente elencati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/279 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. Si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo giornaliero sulla base di dati variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplinano il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si chiarisce che i valori forfettari all'importazione sono fissati in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono destinati ai prodotti e ai periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Oggetto dell'intervento
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con importi espressi in EUR/100 kg, distinti per codice NC del prodotto e per codice paese terzo di origine.
Prodotti e origini interessati
L'allegato riguarda soltanto alcuni codici NC di ortofrutticoli, tra cui, a titolo esemplificativo, le voci 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna voce sono indicati i valori per specifiche origini, come IL, MA, SN, TN, TR, JO, EG, JM, US, CL, CN, ZA, oltre al codice ZZ per le "altre origini".
Entrata in vigore e portata applicativa
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono a determinare il prezzo di entrata per i prodotti ortofrutticoli interessati.
Base giuridica e criterio di fissazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito materiale dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari per specifici codici NC di ortofrutticoli freschi e per singole origini di paesi terzi, con importi espressi in EUR/100 kg. Per alcune voci è indicato il codice ZZ come riferimento alle altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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