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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/278

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia

Normativa europea32016R0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento abroga i dazi antidumping definitivi applicati dall'Unione su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia. La misura è adottata in seguito alle conclusioni delle relazioni sulla conformità nell'ambito della controversia OMC relativa a tali dazi e mira a riportare le misure dell'Unione in linea con gli obblighi internazionali. L'abrogazione opera solo dalla data di entrata in vigore del regolamento e non comporta il rimborso dei dazi già riscossi.

Abrogazione dei dazi antidumping definitivi su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diversi dall'acciaio inossidabile, classificati nei codici NC e TARIC indicati nell'articolo 1, originari della Repubblica popolare cinese e, per effetto dell'estensione, anche alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine. Riguarda in particolare viti per legno, viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia e rondelle, con specifiche esclusioni tecniche indicate nel testo. Non disciplina nuovi dazi, ma la cessazione di quelli esistenti; l'abrogazione produce effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento e non consente il rimborso dei dazi già riscossi prima di tale data.

Abrogazione dei dazi antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina

Il regolamento interviene nel quadro della controversia OMC relativa alle misure antidumping dell'Unione sui cosiddetti fasteners in ferro o acciaio. Alla luce delle relazioni sulla conformità adottate dal DSB, la Commissione procede all'abrogazione dei dazi antidumping definitivi precedentemente istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 e mantenuto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519.

Contesto e ragioni dell'intervento

Le relazioni sulla conformità dell'OMC hanno rilevato che le misure UE risultavano in contrasto con diverse disposizioni dell'accordo antidumping, tra cui gli articoli 2.4, 2.4.2, 4.1, 3.1, 6.1.2, 6.4, 6.2, 6.5 e 6.5.1. In particolare, le contestazioni hanno riguardato il trattamento di alcune informazioni sul produttore del paese di riferimento, la definizione dell'industria nazionale e del pregiudizio, nonché aspetti del contraddittorio e della riservatezza. In applicazione del regolamento (UE) 2015/476, la Commissione ritiene quindi necessario abrogare le misure controverse.

Ambito materiale delle misure abrogate

L'abrogazione riguarda i dazi antidumping definitivi applicati a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diversi dall'acciaio inossidabile, e precisamente:

  • viti per legno, escluse le tirafondi;
  • viti autofilettanti;
  • altre viti e bulloni con capocchia, anche con dadi o rondelle;
  • rondelle. Sono richiamati i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, nonché i corrispondenti codici TARIC indicati nel testo.

Estensione alle importazioni spedite dalla Malaysia

Il regolamento precisa che le misure già estese alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia, a prescindere dalla dichiarazione di origine malese, sono anch'esse abrogate. Ne consegue che viene meno sia il dazio originariamente imposto sulle merci cinesi sia la sua estensione alle spedizioni dalla Malaysia.

Effetti temporali

L'abrogazione produce effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione chiarisce espressamente che tale effetto non ha carattere retroattivo e non consente il rimborso dei dazi già riscossi prima di quella data.

Conseguenze procedurali e applicabilità

Con l'abrogazione, il procedimento relativo alle importazioni interessate viene chiuso. Il regolamento ha efficacia diretta, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto OMC e motivazione dell'abrogazione

La Commissione prende atto delle relazioni sulla conformità del gruppo di esperti e dell'organo d'appello dell'OMC, adottate dal DSB il 12 febbraio 2016, che hanno rilevato incompatibilità delle misure antidumping dell'UE con varie disposizioni dell'accordo antidumping. In base all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/476, la Commissione ritiene opportuno abrogare le misure controverse.

Oggetto dell'abrogazione

Sono abrogati i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diversi dall'acciaio inossidabile, classificati nei codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00, con i corrispondenti codici TARIC elencati nel regolamento.

Estensione alle importazioni dalla Malaysia

L'abrogazione riguarda anche le misure che erano state estese alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Malaysia.

Effetti temporali e assenza di rimborso

L'abrogazione prende effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e non consente il rimborso dei dazi riscossi anteriormente a tale data.

Entrata in vigore e chiusura del procedimento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Con l'abrogazione, il procedimento relativo alle importazioni interessate è chiuso. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganalecommercio internazionaleattuazione decisioni omc

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