Regolamento (UE) 2016/282
Regolamento (UE) 2016/282 della Commissione del 26 febbraio 2016 recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereoTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli operatori aerei contenuto nel regolamento (CE) n. 748/2009, in attuazione della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla direttiva 2008/101/CE. La funzione dell’elenco è individuare per ciascun operatore lo Stato membro di riferimento, riducendo l’onere amministrativo. Le modifiche si basano sulle informazioni ricevute da Eurocontrol e il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco degli operatori aerei soggetti al sistema UE di scambio delle quote di emissione, con aggiornamento dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo ricomprese nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE dal 1° gennaio 2006 in poi, ai fini dell’individuazione dello Stato membro competente di riferimento. Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l’elenco degli operatori aerei; tuttavia, l’inclusione nel sistema ETS dell’Unione dipende dall’effettivo esercizio di un’attività di trasporto aereo rilevante e non dalla sola iscrizione nell’elenco. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2016/282 della Commissione: aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei ETS
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l’elenco degli operatori aerei rilevanti ai fini del sistema UE di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (ETS) per l’aviazione. L’intervento si colloca nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, e serve a mantenere aggiornato lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE come base giuridica dell’aggiornamento. I considerando chiariscono che l’inserimento del trasporto aereo nell’ETS dell’Unione ha lo scopo di assoggettare le attività di trasporto aereo rilevanti al meccanismo di scambio delle quote di emissione.
L’elenco degli operatori aerei ha una funzione prevalentemente organizzativa e amministrativa: esso non determina, in sé, l’assoggettamento al sistema, ma consente di individuare quale Stato membro sia competente per la regolazione di un determinato operatore, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori stessi.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli operatori aerei che hanno svolto almeno una delle attività di trasporto aereo incluse nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente. L’aggiornamento si traduce nella sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con un nuovo elenco, articolato per Stato membro di riferimento.
Il testo precisa espressamente che l’inclusione di un operatore nel sistema ETS dipende dall’effettivo svolgimento di un’attività aerea rilevante e non dall’iscrizione nell’elenco predisposto dalla Commissione. Le modifiche dell’elenco si fondano sulle informazioni trasmesse da Eurocontrol.
Disposizioni operative
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato degli operatori aerei, suddiviso per Stato membro (tra gli altri: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Irlanda, ecc.), con indicazione del numero di identificazione CRCO, del nome dell’operatore e dello Stato dell’operatore.
Per i professionisti, il dato rilevante è che l’atto non introduce nuovi obblighi sostanziali di compliance, ma aggiorna il perimetro amministrativo e soggettivo di riferimento ai fini dell’individuazione dell’autorità nazionale competente.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 spiega che tale tempistica risponde all’esigenza di rispettare il termine di pubblicazione anteriore al 1° febbraio richiesto dalla direttiva 2003/87/CE.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha efficacia anche ai fini SEE, come espressamente indicato nel frontespizio del testo pubblicato.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori aerei e per i consulenti che li assistono, il regolamento è rilevante soprattutto per:
- verificare l’aggiornamento dello Stato membro di riferimento;
- coordinare i rapporti con l’autorità nazionale competente per gli adempimenti ETS;
- monitorare eventuali variazioni nell’elenco che incidano sulla gestione amministrativa delle emissioni nel settore aviazione.
Poiché il testo non disciplina procedure sanzionatorie né introduce parametri quantitativi autonomi, l’attenzione operativa deve concentrarsi sull’allineamento dell’elenco e sulla corretta identificazione dell’autorità competente secondo il quadro ETS vigente.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento, aggiornando l’elenco degli operatori aerei e lo Stato membro di riferimento per ciascuno di essi.
Base giuridica e finalità ETS aviazione
Il regolamento interviene nell’ambito dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. I considerando precisano che la direttiva 2008/101/CE ha inserito il trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissioni e che l’elenco serve a ridurre gli oneri amministrativi indicando lo Stato membro competente.
Criterio di inclusione nel sistema e fonte informativa
L’inserimento di un operatore aereo nel sistema ETS dell’Unione dipende dall’esercizio di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’iscrizione nell’elenco. Le modifiche dell’elenco si basano, come negli anni precedenti, su informazioni ricevute da Eurocontrol.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 6 spiega che tale tempistica è funzionale al rispetto del termine di pubblicazione anteriore al 1° febbraio previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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