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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/908

Regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri uniformi e una procedura armonizzata per il riconoscimento di una prassi di mercato come "ammessa" ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato. Definisce inoltre gli obblighi di trasparenza, i requisiti organizzativi e i fattori di valutazione che le autorità competenti devono considerare prima dell’istituzione, nonché nel mantenimento, nella modifica o nella cessazione della prassi. Il testo disciplina anche la notifica all’ESMA, il suo parere e il riesame periodico almeno biennale. L’obiettivo è conciliare integrità, trasparenza e buon funzionamento dei mercati con la possibilità di ammettere prassi di mercato in specifiche circostanze.

Norme tecniche sui criteri, la procedura e i requisiti per istituire, mantenere, modificare o cessare una prassi di mercato ammessa ai sensi del regolamento sugli abusi di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, all’ESMA e ai soggetti che intendono eseguire o beneficiare di una prassi di mercato ammessa nell’ambito del regolamento (UE) n. 596/2014. Riguarda le prassi di mercato che potrebbero integrare una condotta altrimenti qualificabile come manipolazione del mercato, con riferimento a strumenti finanziari e sedi di negoziazione, ma anche a contesti connessi ai mercati delle quote di emissione e, più in generale, alle persone sottoposte a vigilanza indicate all’articolo 1. Si applica dal 3 luglio 2016 in tutti gli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE. Restano fuori dal campo applicativo le condotte e i soggetti non ricompresi nella nozione di "persona sottoposta a vigilanza" e le situazioni non connesse a una prassi di mercato da autorizzare o riesaminare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Prassi di mercato ammesse nel quadro del regolamento sugli abusi di mercato

Il regolamento delegato (UE) 2016/908 integra l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) fissando norme tecniche per l’istituzione, il mantenimento e la cessazione delle prassi di mercato ammesse. Il testo mira a creare un quadro uniforme, trasparente e controllabile per prassi che, pur potendo astrattamente ricadere nell’area della manipolazione del mercato, siano ammesse dalle autorità competenti quando rispettano determinati criteri di integrità, trasparenza e corretto funzionamento del mercato.

Finalità e contesto

Nei considerando iniziali la Commissione evidenzia che la definizione di criteri e procedure comuni serve a rafforzare l’integrità del mercato, la chiarezza del regime giuridico e la condotta corretta ed efficiente dei partecipanti al mercato. Viene anche sottolineato che le autorità non devono escludere automaticamente prassi nuove o emergenti, ma valutarle caso per caso alla luce dei criteri fissati dal MAR e dal presente regolamento.

Ambito soggettivo e nozione di "persona sottoposta a vigilanza"

L’articolo 1 è centrale per individuare i soggetti rilevanti. La nozione di "persona sottoposta a vigilanza" comprende:

  • imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
  • enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE;
  • controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
  • soggetti autorizzati, organizzati e vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011;
  • soggetti vigilati nei mercati a pronti o derivati delle materie prime;
  • operatori soggetti a obblighi di conformità ai sensi della direttiva 2003/87/CE sulle quote di emissione.

La qualificazione del soggetto esecutore come persona sottoposta a vigilanza è uno degli elementi che le autorità devono ponderare, soprattutto quando l’esecutore agisca per conto di un beneficiario diverso.

Procedura di istituzione della prassi ammessa

L’articolo 2 stabilisce che, prima di istituire una prassi ammessa, l’autorità competente deve:

  • verificare la conformità ai criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del MAR e alle specificazioni del regolamento delegato;
  • consultare, se necessario, gli organismi pertinenti, includendo almeno rappresentanti di emittenti, imprese di investimento, enti creditizi, investitori, partecipanti al mercato delle quote di emissione, gestori di MTF/OTF e mercati regolamentati;
  • notificare l’intenzione all’ESMA e alle altre autorità competenti secondo il modello allegato;
  • pubblicare sul proprio sito la decisione e una descrizione della prassi, indicando i soggetti che possono eseguirla, i beneficiari, gli strumenti finanziari coinvolti e le eventuali condizioni di durata, sospensione o cessazione.

Criteri di valutazione: trasparenza

L’articolo 3 disciplina il criterio della trasparenza, imponendo una serie di pubblicazioni e informazioni:

  • prima dell’esecuzione: identità dei beneficiari e degli esecutori, strumenti finanziari interessati, periodo di esecuzione, sedi di negoziazione e, se del caso, limiti di contante e strumenti assegnati;
  • durante l’esecuzione: informazioni periodiche dettagliate sull’attività, comprese operazioni, volumi, dimensioni medie e prezzi, oltre a ogni modifica rilevante delle informazioni già pubblicate;
  • alla cessazione: indicazione della cessazione, modalità di esecuzione e motivi della cessazione.

Devono inoltre essere disponibili per l’autorità competente gli accordi o contratti tra beneficiari ed esecutori e le relazioni periodiche sulle operazioni. Quando in una stessa seduta siano eseguite più operazioni, possono essere accettati dati aggregati giornalieri per talune categorie informative.

Criteri di valutazione: gioco delle forze di mercato e indipendenza operativa

L’articolo 4 richiede alle autorità di verificare che la prassi non limiti le possibilità degli altri operatori di reagire alle operazioni. In particolare, devono essere valutati:

  • lo status dei soggetti esecutori, compresa la loro eventuale appartenenza alla sede di negoziazione;
  • la tenuta di registri ordini/operazioni che consentano di distinguere chiaramente la prassi da altre attività, anche tramite contabilità separata;
  • la presenza di procedure interne che consentano identificazione immediata, nonché accesso tempestivo agli ordini e alle registrazioni;
  • l’adeguatezza delle risorse di compliance e audit;
  • la conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni;
  • l’esistenza di condizioni ex ante su prezzi, volumi e posizioni;
  • l’indipendenza dell’esecutore rispetto al beneficiario e l’assenza di conflitti con i clienti dell’esecutore.

Criteri economici e di mercato

Gli articoli 5 e 6 impongono una valutazione dell’impatto della prassi su liquidità, efficienza e corretto funzionamento del mercato. Le autorità devono considerare indicatori quali volume negoziato, profondità del book, rapidità di esecuzione, prezzo medio ponderato, prezzo di chiusura, spread denaro/lettera, volatilità e regolarità delle quotazioni.

Sul corretto funzionamento del mercato devono essere esaminati gli effetti sui prezzi, la compatibilità con le regole della sede di negoziazione, le modalità di pubblicazione delle informazioni e l’eventuale previsione di sospensioni o limitazioni in fasi delicate come aste di apertura/chiusura, acquisizioni, IPO, aumenti di capitale, offerte secondarie, stabilizzazione e riacquisto. Il regolamento richiama anche il caso di prassi monitorate in tempo reale dal gestore del mercato o dall’impresa di investimento.

Rischi per mercati collegati, organizzazione e remunerazione

L’articolo 7 amplia la valutazione ai rischi per i mercati collegati, esaminando:

  • regolarità delle segnalazioni alle autorità competenti;
  • proporzionalità delle risorse assegnate alla prassi;
  • natura e livello della remunerazione, con attenzione alle remunerazioni variabili, che non devono incentivare condotte pregiudizievoli per integrità o corretto funzionamento del mercato;
  • adeguata separazione delle attività dedicate alla prassi rispetto alle altre attività del soggetto;
  • chiarezza degli obblighi di beneficiari ed esecutori;
  • organizzazione interna e meccanismi di riservatezza e indipendenza;
  • modalità di comunicazione tra beneficiario ed esecutore per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali.

Indagini di mercato e struttura del mercato

L’articolo 8 attribuisce rilievo a eventuali indagini che mettano in discussione la prassi proposta. L’articolo 9 impone di considerare anche le caratteristiche strutturali del mercato, con particolare attenzione alla partecipazione degli investitori al dettaglio, all’impatto sui loro interessi e alla possibilità che la prassi migliori la probabilità di trovare controparti per strumenti a bassa liquidità senza aumentare i rischi.

Notifica all’ESMA e parere preliminare

L’articolo 10 disciplina il contenuto della notifica di intenzione di istituire la prassi ammessa. La notifica, trasmessa via posta o messaggio elettronico tramite un elenco predefinito di punti di contatto, deve contenere:

  • dichiarazione di intenzione e data prevista di istituzione;
  • dati dell’autorità notificante e dei contatti;
  • descrizione dettagliata della prassi, dei tipi di strumenti finanziari, delle sedi di negoziazione, dei soggetti esecutori e dei beneficiari, nonché della durata o delle condizioni di interruzione/sospensione/cessazione;
  • motivi per cui la prassi potrebbe costituire manipolazione del mercato;
  • dettagli della valutazione svolta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del MAR.

L’articolo 11 prevede poi che l’ESMA, prima di emettere il parere, possa formulare osservazioni, riserve, disaccordo o richieste di chiarimenti. Se interviene un cambiamento fondamentale o significativo, la procedura si chiude e può rendersi necessaria una nuova notifica per la prassi modificata.

Riesame, modifica e cessazione della prassi

L’articolo 12 introduce un obbligo di riesame regolare e comunque almeno biennale. Il riesame va comunque attivato quando:

  • sia stata inflitta una sanzione in relazione alla prassi;
  • si verifichi un cambiamento significativo delle condizioni di mercato;
  • vi siano motivi di sospettare violazioni del MAR da parte dei beneficiari o degli esecutori.

Se i requisiti non sussistono più, l’autorità competente deve proporre una modifica delle condizioni di accettazione o porre fine alla prassi. In caso di cessazione, la decisione deve essere pubblicata e comunicata contestualmente alle altre autorità competenti e all’ESMA, con l’indicazione della data di cessazione per l’aggiornamento dell’elenco ufficiale.

L’articolo 13 precisa i fattori da considerare per decidere se modificare o cessare la prassi: rispetto delle condizioni, condotte non conformi, mancato utilizzo per un periodo, mutamento del contesto di mercato che renda irrealizzabile o non più necessario l’obiettivo, possibile pregiudizio per integrità ed efficienza, e presenza di clausole interne di cessazione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 stabilisce che il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 3 luglio 2016, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di persona sottoposta a vigilanza

L’articolo 1 definisce in modo tassativo le "persone sottoposte a vigilanza", includendo imprese di investimento autorizzate, enti creditizi autorizzati, controparti finanziarie ex regolamento (UE) n. 648/2012, soggetti autorizzati o vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, operatori soggetti a vigilanza nei mercati a pronti o derivati delle materie prime e operatori soggetti a obblighi di conformità ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Requisiti generali per l’istituzione della prassi

Prima di istituire una prassi di mercato ammessa, l’autorità competente deve verificare la conformità ai criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 e consultare, se necessario, organismi pertinenti, tra cui rappresentanti di emittenti, imprese di investimento, enti creditizi, investitori, partecipanti al mercato delle quote di emissione, gestori di MTF/OTF e mercati regolamentati. L’autorità deve inoltre notificare l’intenzione all’ESMA e alle altre autorità competenti secondo la procedura prevista e pubblicare sul proprio sito la decisione e la descrizione della prassi, indicando soggetti esecutori, beneficiari, strumenti finanziari e durata o cause di sospensione/cessazione.

Trasparenza ex ante, in corso di esecuzione e alla cessazione

L’articolo 3 richiede che la prassi garantisca la pubblicazione, prima dell’esecuzione, dell’identità di beneficiari ed esecutori, degli strumenti finanziari interessati, del periodo di esecuzione, delle sedi di negoziazione e, se del caso, dei limiti di contante e strumenti assegnati. Durante l’esecuzione devono essere resi disponibili periodicamente dati dettagliati sull’attività di negoziazione e sulle modifiche rilevanti; alla cessazione devono essere pubblicati cessazione, modalità di esecuzione e motivi. Deve inoltre essere messa a disposizione dell’autorità competente la documentazione sugli accordi o contratti rilevanti e sulle relazioni periodiche. Per più operazioni nella stessa seduta possono essere accettati dati aggregati giornalieri.

Garanzie sul gioco delle forze di mercato e sulla separazione operativa

L’articolo 4 richiede che la prassi non limiti le opportunità degli altri operatori di reagire alle operazioni e che siano valutati lo status dei soggetti esecutori, l’eventuale appartenenza alla sede di negoziazione, la tenuta di registri distinti e di una contabilità separata, l’esistenza di procedure interne per identificare e mettere rapidamente a disposizione ordini e registrazioni, nonché risorse adeguate di compliance e audit. Devono essere considerate anche condizioni di negoziazione predeterminate, l’indipendenza dell’esecutore rispetto al beneficiario e l’assenza di conflitti con i clienti dell’esecutore.

Impatto su liquidità ed efficienza del mercato

L’articolo 5 elenca gli indicatori da valutare, tra cui volume negoziato, profondità del book, rapidità di esecuzione, prezzo medio ponderato, prezzo di chiusura, differenziale denaro/lettera, fluttuazione, volatilità e regolarità delle quotazioni o delle operazioni.

Impatto sul corretto funzionamento del mercato

L’articolo 6 impone di considerare gli effetti sui processi di formazione dei prezzi, sulla valutazione dei prezzi e degli ordini, sulla conformità alle regole della sede di negoziazione e sulle modalità di pubblicazione delle informazioni. Devono essere valutate anche le ipotesi di sospensione o limitazione preventiva, inclusi specifici periodi o fasi di scambio come aste, acquisizioni, IPO, aumenti di capitale e offerte secondarie, oltre alla possibilità di operare in fase di chiusura o apertura d’asta e durante stabilizzazione e riacquisto.

Rischi per i mercati collegati e organizzazione interna

L’articolo 7 richiede di valutare la regolare segnalazione alle autorità competenti, la proporzionalità delle risorse assegnate, la struttura della remunerazione dei servizi, l’eventuale separazione delle attività dedicate alla prassi rispetto ad altre attività del soggetto, la chiarezza degli obblighi tra beneficiario ed esecutore, l’organizzazione interna idonea a garantire riservatezza e indipendenza e le adeguate modalità di comunicazione tra beneficiario ed esecutore.

Indagini pregresse e struttura del mercato

L’articolo 8 attribuisce rilievo ai risultati di eventuali indagini di mercato che possano mettere in discussione l’istituzione della prassi. L’articolo 9 impone di considerare la partecipazione degli investitori al dettaglio e l’impatto sui loro interessi, nonché l’eventuale aumento della probabilità di trovare controparti per strumenti a bassa liquidità senza accrescere i rischi.

Notifica all’ESMA e contenuto minimo della comunicazione

L’articolo 10 prevede che l’autorità competente notifichi via posta o messaggio elettronico, utilizzando un elenco predefinito di punti di contatto, la propria intenzione di istituire la prassi. La notifica deve includere dichiarazione di intenzione e data prevista, dati dell’autorità e dei contatti, descrizione dettagliata della prassi, motivo per cui la prassi potrebbe costituire manipolazione del mercato e dettagli della valutazione ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, con allegata la tabella di valutazione del modello.

Parere dell’ESMA e gestione delle modifiche sostanziali

L’articolo 11 prevede che, ricevuta la notifica, l’ESMA possa preliminarmente trasmettere osservazioni, riserve, disaccordo o richieste di chiarimenti all’autorità competente. Se interviene un cambiamento fondamentale o significativo che incide sulla sostanza o sulle basi della prassi notificata o sulla relativa valutazione, l’ESMA chiude la procedura di parere; l’autorità competente deve allora, se del caso, avviare una nuova procedura per la prassi modificata.

Riesame periodico, modifica e cessazione

L’articolo 12 impone un riesame regolare e comunque almeno biennale della permanenza delle condizioni di ammissione. Il riesame va attivato anche quando sia stata inflitta una sanzione, quando mutino significativamente le condizioni di mercato o quando vi sia motivo di sospettare violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 da parte dei beneficiari o degli esecutori. Se vengono meno i requisiti, l’autorità propone la modifica delle condizioni o pone fine alla prassi e informa l’ESMA dell’esito; in caso di cessazione, la decisione va pubblicata e comunicata a tutte le autorità competenti e all’ESMA con l’indicazione della data di cessazione.

Criteri per modificare o cessare la prassi

L’articolo 13 elenca i fattori da considerare: rispetto delle condizioni imposte, condotte che facciano venir meno uno dei criteri di ammissione, mancato utilizzo della prassi per un certo periodo, cambiamenti significativi del mercato che rendano irrealizzabile o non più necessario l’obiettivo o che possano pregiudicare integrità ed efficienza, nonché eventuali ipotesi di cessazione già previste nelle regole della prassi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 luglio 2016. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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