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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05996/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 22/07/2025 avente ad oggetto le caselle di posta elettronica professionali di Antonio Caizzi. Il ricorrente deduceva, con cinque motivi: (1) tardiva iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato (iscrizione avvenuta il 22/07/2025) e conseguente violazione del diritto di difesa; (2) incompletezza e indeterminatezza della notizia di reato iscritta e del decreto di sequestro, privo di descrizione del fatto e degli elementi costitutivi del reato; (3) carenza di motivazione del decreto e dell'ordinanza del Tribunale in violazione dell'art. 125 c.p.p.; (4) violazione del principio di proporzionalità nel sequestro dei dispositivi informatici, con sequestro massivo senza criteri di selezione temporale o parole chiave; (5) insussistenza del fumus delicti per mancata indicazione del nesso tra l'utilità (biglietti) e l'esercizio di specifiche funzioni da parte dei pubblici ufficiali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto assorbente il vizio di indeterminatezza e incompletezza della notizia di reato iscritta a carico del Caizzi (tardiva e meramente elencativa), e ha qualificato il sequestro come massivo ed esplorativo, sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie. La Corte ha richiamato la nuova nozione di "notizia di reato" introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art. 335-bis), il dovere del pubblico ministero di iscrivere notizie determinate e l'obbligo del giudice del riesame di effettuare un controllo effettivo sul fumus commissi delicti. In conseguenza, è stata disposta la restituzione immediata del materiale sequestrato senza trattenimento di copia dei dati informatici, e quindi l'annullamento del decreto/ordinanza impugnati nella parte relativa al sequestro delle caselle di posta del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 150 del 2022 (novellamento art. 335 e introduzione art. 335-bis e 335-ter c.p.p.)

    «1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; «1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.»

    La notizia di reato deve rappresentare un "fatto" determinato, non inverosimile e riconducibile, anche solo in ipotesi, a un reato; l'iscrizione soggettiva (nominativa) richiede la presenza di indizi, non meri sospetti. Questi requisiti vincolano l'esercizio dell'azione penale e giustificano il divieto di atti probatori esplorativi in assenza di notizia determinata.

  • Art. 253 cod. proc. pen. (decreto di sequestro probatorio)

    Il decreto di sequestro deve enunciare il fatto di reato per cui si procede, con indicazione anche sommaria degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame di verificare la sussumibilità nella fattispecie incriminatrice e il nesso di pertinenzialità con l'oggetto del sequestro. Mancanza di tali indicazioni rende il decreto nullo.

  • Art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e artt. 110, 81, 321 c.p.

    La fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione è un "reato-contratto" che presuppone la prova dell'accordo sinallagmatico tra pubblico ufficiale e corrispettivo; la sola fruizione di utilità (es. biglietti) senza indicazione dell'atto di ufficio o del nesso con l'esercizio specifico della funzione non è sufficiente a individuare il fatto tipico.

  • Art. 125 cod. proc. pen. (motivazione dei provvedimenti)

    I provvedimenti autorizzatori (decreto di sequestro, ordinanza del riesame) devono munirsi di adeguata motivazione sulle ragioni giustificatrici della misura; il giudice del riesame non può supplire con motivazioni generiche/meramente apodittiche.

  • Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 180 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella discussione sulla legittimità procedimentale e sulle garanzie di assistenza e rappresentanza dell'imputato: l'iscrizione della notizia di reato e la sequenza degli atti devono rispettare le garanzie difensive.

  • D.lgs. n. 231 del 2001, artt. 21 e 25

    Richiamate in relazione all'ipotesi di responsabilità amministrativa delle società (C.I.N., Moby, Toremar) per il comportamento dei dipendenti/dirigenti; la responsabilità dell'ente è investigata ai sensi del regime 231.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami: Sez. 3 n. 24561/2012 Vicentini; Sez. 3 n. 28151/2013 Chifor; Sez. 6 n. 4544/2009 Delogu; Sez. U n. 36072/2018 Botticelli; Sez. 6 n. 17677/2025 Donadini; Sez. 6 n. 45644/2024 Faccilongo e altre)

    Consistente orientamento che vieta sequestri probatori a fini esplorativi, richiede motivazione sull'oggetto e sui criteri di selezione del materiale informatico, e il rispetto del principio di proporzionalità; inoltre stabilisce limiti alla conservazione di copie di dati quando il sequestro sia illegittimo.

  • Art. 407 cod. proc. pen. (inutilizzabilità e decorrenza termini indagini) e giurisprudenza Sez. U. n. 40538/2009 Lattanzi

    Richiamata per distinguere l'effetto dei ritardi di iscrizione sul decorso dei termini delle indagini (deve valutarsi secondo la nuova disciplina e i poteri di controllo), e sul tema delle sanzioni processuali per iscrizioni errate.

Massime di principio

  • Prima di disporre perquisizioni/sequestri probatori, soprattutto su dispositivi informatici, la notizia di reato deve essere iscritta con contenuto determinato e sufficiente: deve rappresentare un "fatto" chiaramente riconducibile, anche solo in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice.
  • L'iscrizione nominativa (a carico di una persona) richiede la presenza di "indizi" concreti a suo carico, non meri sospetti: l'iscrizione tardiva o generica può pregiudicare il diritto di difesa e rendere illegittimi gli atti successivi.
  • I sequestri di posta elettronica o dispositivi informatici devono essere proporzionati e delimitati: il decreto deve indicare le informazioni da cercare, criteri di selezione (parole chiave, perimetrazione temporale) e tempi per la selezione, evitando sequestri massivi ed esplorativi.
  • Il giudice del riesame ha il dovere di svolgere un controllo effettivo (non meramente formale) sul fumus commissi delicti e sulla congruità del sequestro; non può limitarsi ad accogliere motivazioni generiche del P.M.
  • La sola annotazione che una persona abbia ricevuto utilità (es. biglietti) non è sufficiente a configurare il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: è necessario delineare il contenuto dell'accordo criminoso e il nesso sinallagmatico tra utilità e atti/omissioni dell'ufficiale.
  • Se un sequestro probatorio è ritenuto illegittimo per indeterminatezza della notizia di reato o per natura esplorativa, va disposta la restituzione del materiale senza trattenimento di copie, salvo diversa misura ablativa legittima.
  • Nei casi complessi che coinvolgono enti e numerosi soggetti, le indagini preliminari devono distinguere le attività esplorative informali dall'uso dei mezzi di ricerca della prova disciplinati, per non comprimere indebitamente le garanzie dell'indagato.
  • La normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 accentua la necessità di certezza e trasparenza nella sequenza degli atti (iscrizione notizia di reato, iscrizione nominativa, decorrenza termini), aumentando il controllo giudiziario sulla tempestività e correttezza di tali iscrizioni.

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