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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18795/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Modena un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute in relazione a pregresse operazioni a credito, azionato contro una società debitrice e altri soggetti obbligati in via solidale o per il rispettivo impegno negoziale. In sede di opposizione al decreto, gli intimati avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Modena sostenendo che, in forza di clausole contrattuali, fosse competente il Tribunale di Reggio Emilia. Il Tribunale di Modena aveva accolto l'eccezione, declinato la propria competenza per territorio e revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo operante una proroga di competenza in favore di Reggio Emilia. Con l'istanza ex art. 47 c.p.c., la ricorrente deduceva violazione dell'art. 29 c.p.c., perché le clausole invocate non designavano in modo espresso ed esclusivo il foro di Reggio Emilia; pertanto, si trattava al più di foro convenzionale concorrente. Da ciò derivava che restavano applicabili i fori ordinari, e in particolare quello del luogo in cui sedeva la società debitrice, cioè Modena, con conseguente competenza radicata anche nei confronti degli altri coobbligati per connessione e cumulo soggettivo. La resistente replicava chiedendo la conferma della competenza di Reggio Emilia. Il rilievo di eventuali profili consumeristici non ha condotto a una diversa decisione, poiché l'eccezione di incompetenza era stata formulata solo in relazione alla proroga convenzionale e non su tutti i possibili criteri di collegamento, né poteva farsi luogo a rilievo officioso nei termini indicati dalla Corte.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di regolamento di competenza. Ha affermato che le clausole richiamate non integravano una proroga di competenza esclusiva, mancando un'espressa indicazione in tal senso; il foro di Reggio Emilia era dunque solo concorrente e non escludeva i fori ordinari. Poiché la società debitrice aveva sede nel circondario del Tribunale di Modena, la competenza territoriale era validamente radicata davanti a quel giudice ai sensi dell'art. 19 c.p.c., con estensione agli altri convenuti in base alla disciplina del cumulo soggettivo. La Corte ha quindi dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Modena, annullato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva declinato la competenza e rimesso le parti davanti a tale Tribunale anche per la liquidazione delle spese della procedura.

Norme richiamate

  • art. 47 cod. proc. civ.

    istanza ex art. 47 cod. proc. civ.

    È lo strumento utilizzato per chiedere il regolamento di competenza in pendenza di contestazione sulla competenza territoriale.

  • art. 633 cod. proc. civ.

    ricorso per ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ.

    È il procedimento monitorio originariamente promosso dalla creditrice per ottenere il decreto ingiuntivo.

  • art. 29 cod. proc. civ.

    proroga di competenza in favore di quest'ultimo prevista dall'art. 29 cod. proc. civ.

    La deroga convenzionale alla competenza territoriale opera come foro esclusivo solo se la volontà di escludere i fori ordinari risulta espressa in modo inequivoco; in mancanza, il foro pattuito resta concorrente.

  • art. 19 cod. proc. civ.

    essendo la società debitrice sedente nel circondario del Tribunale di Modena, la competenza per territorio andava determinata in via prioritaria in applicazione dell'art. 19 cod. proc. civ.

    Il foro generale del convenuto resta applicabile quando il foro convenzionale non è esclusivo.

  • art. 33 cod. proc. civ.

    cumulo soggettivo regolato dall'art. 33 cod. proc. civ.

    La competenza radicata rispetto a uno dei convenuti può estendersi agli altri in presenza dei presupposti del cumulo soggettivo.

  • art. 103 cod. proc. civ.

    combinato disposto risultante dagli artt. 103 e 33 cod. proc. civ.

    La connessione oggettiva tra le domande e il cumulo soggettivo consentono di trattare unitariamente le azioni contro più obbligati.

  • art. 38, comma 3, cod. proc. civ.

    non essendo stato esercitato il relativo potere accordato in tal senso al decidente in ossequio ai termini dell'art. 38, comma 3, cod. proc. civ.

    Il rilievo officioso di alcune questioni di competenza è soggetto ai limiti e ai termini previsti dalla norma.

  • art. 28 cod. proc. civ.

    fuori dai casi dell'art. 28 cod. proc. civ.

    Al di fuori delle ipotesi di competenza inderogabile, chi eccepisce l'incompetenza deve farlo in modo completo, indicando tutti i possibili profili rilevanti.

Massime di principio

  • La clausola di deroga territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se la volontà di escludere i fori ordinari è espressa in modo inequivoco; non è sufficiente un mero rinvio convenzionale a un determinato tribunale.
  • Se il foro convenzionale è solo concorrente, restano applicabili i criteri ordinari di competenza territoriale e, quando uno dei convenuti è domiciliato nel circondario del giudice adito, il foro generale può radicarsi per tutte le domande connesse e per il cumulo soggettivo.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata, fuori dai casi di competenza inderogabile, in modo completo rispetto a tutti i criteri che possano radicare la competenza del giudice adito; la mancata deduzione di ulteriori profili può lasciare ferma la competenza del giudice originariamente adito.
  • La disciplina consumeristica non può essere utilizzata in via automatica per sovvertire la competenza quando la questione sia stata eccepita solo in relazione alla clausola di proroga convenzionale e non siano stati tempestivamente contestati anche gli altri criteri di collegamento rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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