Cassazione Penale, Sentenza n. 13553/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva fatto riferimento alla convergenza delle dichiarazioni della persona offesa e del coautore. Per tale motivo i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per concorso in rapina impropria, contestando la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale operata dalla Corte di merito. Sostenevano errori nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del coautore e proponevano interpretazioni alternative dei fatti. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi fossero diretti esclusivamente a ottenere una rivalutazione del merito (scrutinio delle prove e credibilità dei testi) e pertanto manifestamente infondati e inammissibili in sede di legittimità, poiché la verifica in Cassazione non consente un nuovo apprezzamento dei fatti salvo macroscopica illogicità della motivazione.
Norme richiamate
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale; riguarda la modalità di trattazione del ricorso.
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012 (Rv. 252178)
Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a nuova valutazione dei dati probatori ma deve limitarsi a verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione di merito.
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 (Rv. 214794)
Richiamata per il principio che l'illogicità della motivazione deve essere macroscopica (evidente ictu oculi) per giustificare interventi di legittimità.
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 (Rv. 226074)
Ulteriore richiamo al principio di limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, salvo macroscopiche incongruenze.
Sez. 1, n. 3282, dep. 2012 del 17/11/2011
Citato in ordine alla nozione di dubbio ragionevole e al fatto che solo un dubbio ragionevole, fondato e sostenuto da elementi logici, può giustificare una diversa ricostruzione dei fatti.
Sez. 1, n. 31546 del 21/5/2008 (Rv. 240763)
Richiamata come consolidato principio relativo ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e sul requisito dell'evidenza macroscopica dell'illogicità motivazionale.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione di merito sono inammissibili.
- Per vincere in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di legge o una motivazione macroscopicamente illogica, non semplici diverse interpretazioni dei fatti.
- La motivazione di merito è adeguata se è logica, coerente e raccordata con le evidenze processuali; assenza di confutazione formale delle deduzioni difensive non basta se le conclusioni sono logicamente compatibili con la decisione.
- Le ipotesi alternative proposte dalla difesa devono essere supportate da elementi oggettivi per costituire un dubbio 'ragionevole' idoneo a scalfire la prova adottata dal giudice di merito.
- In caso di ricorso manifestamente infondato la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende è possibile; valutare la strategia difensiva prima di ricorrere in Cassazione per evitare sanzioni.
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