Sentenza del 03/04/2019 n. 1990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - ICI - Accertamento - Contestazioni in merito alla rendita da rivolgere all'Agenzia del Territorio -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la maggiore imposta determinata applicando la rendita catastale definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio, ritenendo non corretta la rendita rispetto a quella inizialmente proposta e utilizzata per i versamenti. La questione riguardava, quindi, l'individuazione del soggetto competente a contestare la rendita e la legittimità del Comune nel calcolare l'ICI sulla base dei dati catastali vigenti.
La decisione
La contestazione della rendita catastale deve essere proposta direttamente contro il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, e non nell'ambito dell'impugnazione dell'accertamento ICI emesso dal Comune. Il Comune non può modificare né sindacare la rendita, ma deve applicare, ai fini ICI, la rendita catastale risultante dagli atti catastali al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Di conseguenza, l'ente impositore può recuperare la differenza tra l'imposta versata sulla base della rendita proposta e quella dovuta in base alla rendita definitiva.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992
La base imponibile ICI deve essere determinata applicando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Il Comune deve utilizzare tali rendite senza poter contestare o modificare l'attribuzione effettuata dall'Agenzia del Territorio.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla determinazione o sull'aggiornamento della rendita catastale devono essere rivolte all'Agenzia del Territorio mediante impugnazione del relativo provvedimento, non al Comune che emette l'accertamento tributario.
- Il Comune, ai fini del calcolo dell'ICI, deve applicare la rendita catastale ufficialmente risultante in catasto alla data rilevante prevista dalla legge, anche se il contribuente aveva effettuato i versamenti sulla base di una rendita proposta.
- L'accertamento comunale può legittimamente recuperare la maggiore imposta derivante dall'applicazione della rendita definitiva, mentre l'eventuale errore della rendita deve essere fatto valere in un autonomo procedimento contro l'amministrazione catastale.
- La difesa contro un accertamento tributario deve distinguere tra contestazioni relative al calcolo dell'imposta, da rivolgere all'ente impositore, e contestazioni relative al presupposto tecnico o catastale, da rivolgere all'autorità competente ad attribuirlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 58 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 702 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 703 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →