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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1990 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Accertamento - Contestazioni in merito alla rendita da rivolgere all'Agenzia del Territorio -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la maggiore imposta determinata applicando la rendita catastale definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio, ritenendo non corretta la rendita rispetto a quella inizialmente proposta e utilizzata per i versamenti. La questione riguardava, quindi, l'individuazione del soggetto competente a contestare la rendita e la legittimità del Comune nel calcolare l'ICI sulla base dei dati catastali vigenti.

La decisione

La contestazione della rendita catastale deve essere proposta direttamente contro il provvedimento dell'Agenzia del Territorio, e non nell'ambito dell'impugnazione dell'accertamento ICI emesso dal Comune. Il Comune non può modificare né sindacare la rendita, ma deve applicare, ai fini ICI, la rendita catastale risultante dagli atti catastali al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Di conseguenza, l'ente impositore può recuperare la differenza tra l'imposta versata sulla base della rendita proposta e quella dovuta in base alla rendita definitiva.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992

    La base imponibile ICI deve essere determinata applicando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Il Comune deve utilizzare tali rendite senza poter contestare o modificare l'attribuzione effettuata dall'Agenzia del Territorio.

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla determinazione o sull'aggiornamento della rendita catastale devono essere rivolte all'Agenzia del Territorio mediante impugnazione del relativo provvedimento, non al Comune che emette l'accertamento tributario.
  • Il Comune, ai fini del calcolo dell'ICI, deve applicare la rendita catastale ufficialmente risultante in catasto alla data rilevante prevista dalla legge, anche se il contribuente aveva effettuato i versamenti sulla base di una rendita proposta.
  • L'accertamento comunale può legittimamente recuperare la maggiore imposta derivante dall'applicazione della rendita definitiva, mentre l'eventuale errore della rendita deve essere fatto valere in un autonomo procedimento contro l'amministrazione catastale.
  • La difesa contro un accertamento tributario deve distinguere tra contestazioni relative al calcolo dell'imposta, da rivolgere all'ente impositore, e contestazioni relative al presupposto tecnico o catastale, da rivolgere all'autorità competente ad attribuirlo.

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