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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 229/2019 Accertamento e Riscossione - Atto - Mancata impugnazione - Pagamento - Successiva presentazione di istanza di rimborso - Silenzio-rifiuto dell'A.F. - Impugnazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di adesione all'invito a seguito di procedura di collaborazione volontaria ex legge 186 del 2014

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva aderito all'invito al pagamento nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria prevista dalla legge n. 186 del 2014. Pur avendo ricevuto un atto impositivo che esplicitava la pretesa tributaria, non lo aveva impugnato e aveva effettuato il pagamento nei termini. Successivamente aveva chiesto il rimborso delle somme versate e aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La questione riguardava quindi la possibilità di utilizzare il silenzio-rifiuto come atto impugnabile per rimettere in discussione una pretesa tributaria già divenuta definitiva.

La decisione

La sentenza ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'istanza di rimborso e del silenzio-rifiuto. Il silenzio dell'Amministrazione può assumere rilievo come atto impugnabile soltanto quando il pagamento o la ritenuta non siano stati preceduti da un atto impositivo direttamente impugnabile. Se invece il contribuente non impugna l'atto che manifesta la pretesa tributaria e paga quanto richiesto, tale atto diventa definitivo per mancata impugnazione; la successiva istanza di rimborso non può essere utilizzata per contestarlo indirettamente.

Norme richiamate

  • Legge n. 186 del 2014

    Procedura di collaborazione volontaria

    La procedura di collaborazione volontaria costituisce il contesto nel quale il contribuente aveva aderito all'invito dell'Amministrazione e aveva effettuato il pagamento richiesto. L'adesione e il mancato ricorso contro l'atto impositivo hanno comportato la definitività della pretesa.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione emette un atto che esplicita una pretesa tributaria, il contribuente deve impugnarlo direttamente entro i termini previsti: il mancato ricorso ne determina, di regola, la definitività.
  • Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto, accompagnato dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, non consente normalmente di riaprire la controversia mediante una successiva istanza di rimborso.
  • Il silenzio-rifiuto può essere impugnato per contestare il mancato rimborso solo quando il pagamento o la ritenuta non siano stati preceduti da un autonomo atto impositivo direttamente impugnabile.
  • L'istanza di rimborso non può essere utilizzata come strumento indiretto per contestare tardivamente un atto tributario ormai definitivo.
  • Prima di pagare o aderire a una richiesta dell'Amministrazione è essenziale verificare se l'atto debba essere impugnato entro un termine, perché il pagamento e l'inerzia possono precludere successive contestazioni.

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