Sentenza del 03/04/2019 n. 702 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Concessioni governative - utilizzo di telefoni cellulari - presupposto oggettivo - titolarità della licenza - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza della tassa di concessione governativa relativa all'utilizzo di apparecchi terminali radiomobili, sostenendo che il tributo non potesse fondarsi sul mero possesso o utilizzo tecnico del telefono cellulare. La questione riguardava l'individuazione del presupposto oggettivo dell'imposta: se esso fosse costituito dall'apparato o dalla scheda telefonica, oppure dal titolo giuridico che abilita l'utente a utilizzare il servizio di comunicazione mobile.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il presupposto oggettivo della tassa non sia rappresentato dai supporti tecnici necessari al funzionamento del sistema, ma dal titolo giuridico che abilita l'utente all'utilizzo del servizio. Tale titolo consiste nella licenza d'uso o nel documento sostitutivo che attesta l'esistenza di un abbonamento al servizio di telefonia mobile. Di conseguenza, in presenza di un abbonamento o di un titolo equivalente, la tassa è dovuta.
Norme richiamate
Disciplina della tassa di concessione governativa per l'utilizzo di apparecchi terminali radiomobili di comunicazione
La disciplina è interpretata nel senso che il presupposto del tributo è la titolarità della licenza d'uso o del documento sostitutivo comprovante l'abbonamento al servizio, non il possesso materiale del telefono o degli altri supporti tecnici.
Massime di principio
- Per stabilire se una tassa collegata a un servizio pubblico sia dovuta, occorre individuare il presupposto giuridico previsto dalla normativa, senza confonderlo con il semplice possesso o utilizzo materiale dello strumento tecnico.
- Quando la legge collega il tributo a una licenza, autorizzazione o titolo equivalente, l'obbligazione tributaria può sorgere dalla titolarità di tale titolo, anche se l'utente non utilizza concretamente l'apparecchio in ogni momento.
- Nel caso della telefonia mobile, l'abbonamento costituisce il documento sostitutivo della licenza d'uso e giustifica l'applicazione della tassa di concessione governativa.
- La contestazione basata esclusivamente sull'assenza di uno specifico supporto tecnico, come il telefono o la scheda, non è sufficiente se permane il rapporto giuridico di abbonamento che abilita all'utilizzo del servizio.
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