Cassazione Penale, Sentenza n. 28329/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
La vicenda riguarda la proroga del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. nei confronti di un detenuto, con esclusione dell’uso del televisore. Il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza era stato proposto limitatamente a tale esclusione, ritenuta non adeguatamente motivata quanto alla necessità di prevenire pericoli per la sicurezza e l’ordine dell’istituto. In cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen., sostenendo che il divieto assoluto di uso del televisore era stato giustificato con argomenti attinenti a una pericolosità esterna o alla possibilità di ricevere comunicazioni dall’esterno e alimentare dispositivi elettronici, mentre la norma richiede una specifica esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza interni. Secondo il ricorrente, eventuali rischi avrebbero dovuto essere neutralizzati con misure meno invasive, come il contingentamento dei canali o la chiusura delle porte USB, non con il divieto totale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti, osservando che il regime di sorveglianza particolare mira a tutelare la sicurezza e l’ordine dell’istituto penitenziario e che le restrizioni devono essere motivate e strettamente necessarie per tale finalità. Nel caso concreto, la motivazione dell’inibizione dell’uso del televisore era imperniata su una pericolosità sociale esterna e non spiegava quali concrete conseguenze l’uso del televisore potesse produrre sulla sicurezza interna. Poiché mancava una motivazione specifica in relazione all’ordine e alla sicurezza dell’istituto, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
disciplina il regime di sorveglianza particolare nei confronti del detenuto ritenuto pericoloso per la sicurezza penitenziaria
art. 14-quater l. 26 luglio 1975, n. 354
impone che le restrizioni del regime siano motivate e strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, senza incidere sui diritti espressamente salvaguardati
art. 14-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato quale disposizione che, insieme agli artt. 14-bis e 14-quater, disciplina il regime di sorveglianza particolare
Massime di principio
- Nel regime di sorveglianza particolare le restrizioni al trattamento detentivo devono essere sorrette da una motivazione concreta e specifica, ancorata alla necessità di preservare l’ordine e la sicurezza interni dell’istituto penitenziario.
- Non è sufficiente richiamare una pericolosità sociale esterna del detenuto per giustificare limitazioni ulteriori: occorre spiegare in che modo la singola restrizione incida sulla sicurezza e sull’ordine carcerari.
- Le limitazioni ammesse nel regime speciale devono rispettare il criterio di stretta necessità, sicché il giudice deve verificare se l’obiettivo di sicurezza possa essere raggiunto con misure meno invasive e comunque proporzionate.
- Una restrizione su specifiche dotazioni o facoltà del detenuto non può essere ritenuta legittima in via apodittica; il provvedimento deve indicare le concrete conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dall’uso del bene o dell’utilità limitata.
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