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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28329/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

La vicenda riguarda la proroga del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. nei confronti di un detenuto, con esclusione dell’uso del televisore. Il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza era stato proposto limitatamente a tale esclusione, ritenuta non adeguatamente motivata quanto alla necessità di prevenire pericoli per la sicurezza e l’ordine dell’istituto. In cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen., sostenendo che il divieto assoluto di uso del televisore era stato giustificato con argomenti attinenti a una pericolosità esterna o alla possibilità di ricevere comunicazioni dall’esterno e alimentare dispositivi elettronici, mentre la norma richiede una specifica esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza interni. Secondo il ricorrente, eventuali rischi avrebbero dovuto essere neutralizzati con misure meno invasive, come il contingentamento dei canali o la chiusura delle porte USB, non con il divieto totale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti, osservando che il regime di sorveglianza particolare mira a tutelare la sicurezza e l’ordine dell’istituto penitenziario e che le restrizioni devono essere motivate e strettamente necessarie per tale finalità. Nel caso concreto, la motivazione dell’inibizione dell’uso del televisore era imperniata su una pericolosità sociale esterna e non spiegava quali concrete conseguenze l’uso del televisore potesse produrre sulla sicurezza interna. Poiché mancava una motivazione specifica in relazione all’ordine e alla sicurezza dell’istituto, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 14-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina il regime di sorveglianza particolare nei confronti del detenuto ritenuto pericoloso per la sicurezza penitenziaria

  • art. 14-quater l. 26 luglio 1975, n. 354

    impone che le restrizioni del regime siano motivate e strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, senza incidere sui diritti espressamente salvaguardati

  • art. 14-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato quale disposizione che, insieme agli artt. 14-bis e 14-quater, disciplina il regime di sorveglianza particolare

Massime di principio

  • Nel regime di sorveglianza particolare le restrizioni al trattamento detentivo devono essere sorrette da una motivazione concreta e specifica, ancorata alla necessità di preservare l’ordine e la sicurezza interni dell’istituto penitenziario.
  • Non è sufficiente richiamare una pericolosità sociale esterna del detenuto per giustificare limitazioni ulteriori: occorre spiegare in che modo la singola restrizione incida sulla sicurezza e sull’ordine carcerari.
  • Le limitazioni ammesse nel regime speciale devono rispettare il criterio di stretta necessità, sicché il giudice deve verificare se l’obiettivo di sicurezza possa essere raggiunto con misure meno invasive e comunque proporzionate.
  • Una restrizione su specifiche dotazioni o facoltà del detenuto non può essere ritenuta legittima in via apodittica; il provvedimento deve indicare le concrete conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dall’uso del bene o dell’utilità limitata.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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