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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38085/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era invece congrua e priva di aporie logiche nel dare conto degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto aggravato. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, soprattutto, la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata. In fatto, la decisione di merito aveva ritenuto provato che l'imputato fosse stato ripreso mentre si aggirava vicino all'autovettura della persona offesa, tentando dapprima di forzare la portiera anteriore lato passeggero e poi, non riuscendovi, utilizzando una stampella per forzare la portiera e impossessarsi della refurtiva contenuta in una busta di plastica.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come base della fattispecie di furto contestata e ritenuta integrata in sentenza di merito

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto contestato e confermato nelle decisioni di merito

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    dedotto dal ricorrente quale parametro di violazione o erronea applicazione della legge penale

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    dedotto dal ricorrente quale parametro di mancanza o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    implicato nella condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o generiche non sono idonee a fondare l'accoglimento.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e dia conto degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Ai fini della conferma della responsabilità per furto, possono assumere rilievo probatorio le condotte immediatamente antecedenti l'impossessamento, quali l'azione di forzare il veicolo e l'utilizzo di strumenti idonei a superare l'ostacolo materiale e accedere alla refurtiva.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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