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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 184/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta errata applicazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). L'imputato sosteneva di essere intervenuto in difesa di Battola Matteo, che secondo la sua versione stava subendo colpi inferti da Basso Mirko con una mazza, invocando quindi la scriminante della legittima difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto provato che Moscatelli e Battola avevano cercato lo scontro presso l'abitazione della vittima e, nonostante la reazione di Basso (anche con una mazza), non si erano allontanati ma avevano accettato il confronto percuotendolo. Perciò la scriminante della legittima difesa non è applicabile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen. (legittima difesa)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la scriminante della legittima difesa non spetta a chi abbia concorso a determinare la situazione di pericolo o abbia volontariamente cercato lo scontro e avesse la possibilità di allontanarsi senza pregiudizio o disonore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza menzionata (Sez. 1, Sent. n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti; Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui non e' invocabile la legittima difesa da chi reagisca a una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso o laddove potesse allontanarsi senza danno o disonore.

Massime di principio

  • La legittima difesa non opera se l'aggredito ha concorso a creare o ha volontariamente cercato la situazione di pericolo: chi provoca lo scontro non puo' invocare la scriminante.
  • Deve valutarsi la possibilita' di allontanarsi: se era possibile andarsene senza pregiudizio o disonore, l'obbligo di ritiro esclude la legittima difesa.
  • L'intervento in difesa di terzi segue gli stessi criteri: il difensore non puo' invocare la scriminante se ha contribuito alla pericolosita' della situazione o poteva evitare il confronto.
  • In sede di cassazione, ricorsi basati su motivi manifestamente infondati vengono dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per invocare con successo la legittima difesa e' fondamentale dimostrare: a) l'immediatezza e la necessita' della reazione; b) l'assenza di alternative ragionevoli (ritiro); c) la proporzionalita' dell'azione rispetto all'offesa.

Testo integrale

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