Sentenza n. 1325/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Palermo n. 2490 del 30 agosto 2021, limitatamente al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Palermo, Sez. II, n. 2490 del 30 agosto 2021. La sentenza, pronunciata in una controversia relativa alla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre spese forfettarie, CPA, IVA e rimborso del contributo unificato. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della statuizione di condanna, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere al pagamento e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la precedente sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Il Ministero non ha contestato la mancata ottemperanza. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni previa richiesta della ricorrente. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se versato. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali profili di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione della statuizione contenuta nella precedente sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
È richiamato nella precedente sentenza quale base per il rimborso delle spese forfettarie dovute insieme alle spese processuali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, contiene una statuizione di condanna al pagamento di somme e il termine previsto per l’adempimento è decorso senza che l’amministrazione abbia provveduto.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché munito delle competenze necessarie; tale soggetto può essere incaricato di svolgere gli adempimenti sostitutivi entro un ulteriore termine stabilito dal giudice.
- L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza è condannata alle spese del processo secondo il principio della soccombenza.
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