Sentenza n. 992/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro e Previdenza n. 1077 del 5 marzo del 2025 con la quale è stato accolto il ricorso iscritto al R.G. LAV. n. 18020/2024 e per effetto è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di Piazza Serena della somma di € 2.000,00 mediante emissione di carta docenti o analoghi buoni elettronici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.000,00, mediante emissione della Carta del docente o di analogo bonus elettronico, in relazione agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il giudice ha rilevato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo, senza integrale adempimento dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, disponendo il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza della parte per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve svolgere l'incarico obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato, a carico dell'Amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre, su richiesta, una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015
È la disciplina posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale anche per i periodi di servizio prestati con contratto a tempo determinato.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, insieme all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'ente legittimano il giudice a ordinare l'integrale esecuzione entro un termine e a nominare, per l'ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né vanificato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione condannata può essere nominato senza compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale criterio può essere applicato analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
- Nel giudizio di ottemperanza, gli atti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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