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Sentenza

Sentenza n. 674/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, n. 428/2020

Giustizia amministrativa202502001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 428/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro n. 428/2020, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata a partire dal primo contratto a termine, alla conseguente collocazione nei livelli stipendiali corrispondenti e al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione nei limiti indicati dalla sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Patti era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare ogni atto necessario per la completa esecuzione del giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di procedere anche agli adempimenti contabili e finanziari necessari: stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento materiale e pagamento. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà presentare una relazione conclusiva al Tribunale e non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull’assenza di compenso prevista per i commissari nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente esclusione del compenso per il commissario ad acta quando questi sia un dirigente dell’amministrazione obbligata.

  • art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza.

  • art. 16 legge n. 412/1991

    Richiamato dalla sentenza posta in esecuzione per delimitare i criteri di rivalutazione monetaria delle somme dovute.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Richiamato dalla sentenza posta in esecuzione per delimitare il regime di interessi e rivalutazione applicabile alle differenze retributive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato sia stato notificato all’amministrazione, sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari alla completa esecuzione entro un termine determinato.
  • L’ordine di esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme può comprendere non solo gli atti giuridici di liquidazione, ma anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari allo stanziamento, all’impegno, all’ordinazione, al reperimento e al pagamento delle somme dovute.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione obbligata, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione e imponendogli di riferire al giudice sull’attività svolta.
  • Il commissario ad acta che sia dirigente dell’amministrazione resistente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività commissariale rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere estesa analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dai decreti ex legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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