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Sentenza

Sentenza n. 5146/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’elenco vincitori e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico (dagli estremi ignoti), per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della Difesa - profilo Codice A.1 (giuridico-amministrativo), pubblicata con avviso del 9/12/2025 sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il titolo di riserva relativo al Servizio Civile Universale che le avrebbe permesso di rientrare tra i vincitori o, almeno, di acquisire una posizione utile ai fini dell’assunzione; - per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti anche dagli estremi ignoti, ivi inclusa la nota prot. n. 81602 del 5/11/2024, con cui l’Amministrazione ha ritenuto non valutabile il titolo di riserva del Servizio Civile Universale per asserito mancato possesso alla data di scadenza del bando o per mancata indicazione nella domanda di partecipazione; - per quanto di ragione e se lesivo, del bando pubblicato dal Ministero della Difesa in data 29/12/2023 e, se lesivo, dell’atto di sua riedizione pubblicato 27/02/2025, con cui è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa” – codice A.1, nella parte in cui venga interpretato o applicato nel senso di precludere il riconoscimento della riserva per il Servizio Civile Universale in presenza di un titolo concluso prima della formazione della graduatoria finale; - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento e alla valutazione del Servizio Civile Universale svolto senza demerito e il conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per il profilo di concorso A.1, che le consentirebbe di collocarsi in graduatoria in una posizione prossima alla n.151 visto il punteggio complessivo di 21,25 e la riserva risultando di conseguenza vincitrice della selezione.

Giustizia amministrativa202602386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per funzionari del Ministero della Difesa, nella parte in cui non riconoscono la riserva per il Servizio Civile Universale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso, chiedendo il riconoscimento della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Il titolo era stato conseguito nelle more della procedura, prima della formazione della graduatoria finale, ma non era posseduto al momento della presentazione della domanda. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 18 d.lgs. n. 40/2017, 9-bis d.l. n. 44/2023 e 16 d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che i titoli di riserva, diversamente dai titoli di merito, potessero essere valutati anche se conseguiti dopo la domanda e prima della graduatoria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 6 e 18 l. n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione, essendo a conoscenza dello svolgimento del servizio civile indicato nella domanda, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio o acquisire d'ufficio il titolo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale RIPAM e hanno chiesto il rigetto del ricorso, rilevando anche che la candidata aveva dichiarato nella domanda di non possedere titoli di riserva.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale RIPAM, ritenendo che essa, in quanto dotata di autonomia e competente ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, possa adottare atti connessi alle procedure concorsuali, comprese l'approvazione dei bandi, l'indizione dei concorsi, la validazione delle graduatorie e ogni ulteriore atto connesso. Nel merito ha rigettato il ricorso. L'art. 16 d.P.R. n. 487/1994 consente ai candidati che abbiano superato la prova orale di trasmettere la documentazione relativa ai titoli di riserva, precedenza e preferenza già indicati nella domanda; il bando prevedeva inoltre la riserva del 15% per chi avesse concluso senza demerito il Servizio Civile Universale e imponeva, a pena di inammissibilità, l'indicazione nella domanda dei titoli di riserva posseduti. Da tali disposizioni il giudice ha ricavato che il titolo deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura. È possibile dichiarare o correggere nelle more della procedura un titolo non indicato o erroneamente indicato nella domanda soltanto se il titolo era già stato conseguito al momento della domanda. Poiché la ricorrente aveva conseguito il titolo successivamente, l'Amministrazione ha legittimamente omesso di valutarlo e non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio né a effettuare verifiche d'ufficio su un requisito non dichiarato e non ancora esistente al momento della domanda. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante la riedizione del bando intervenuta dopo il conseguimento del titolo, poiché essa aveva riguardato soltanto la parte motivazionale relativa alla scelta di indire il concorso e aveva comportato la convalida tecnica degli altri atti della procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento, in solido in favore delle amministrazioni resistenti, di 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la competenza e la legittimazione della Commissione Interministeriale RIPAM ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali.

  • art. 16 d.P.R. n. 487/1994

    L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda

    La trasmissione successiva della documentazione è ammessa per titoli già indicati nella domanda e già posseduti al momento della partecipazione.

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    È la base normativa della riserva a favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

  • art. 9-bis d.l. n. 44/2023

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di valutare il titolo di riserva conseguito nelle more, ma il TAR non accoglie tale interpretazione.

  • art. 4, comma 5, del bando di concorso

    a pena di inammissibilità l'indicazione nella domanda di partecipazione dei titoli di riserva posseduti

    La clausola impone l'indicazione nella domanda dei titoli di riserva già posseduti e preclude il riconoscimento di un titolo conseguito successivamente.

  • artt. 6 e 18 l. n. 241/1990

    Non impongono l'attivazione del soccorso istruttorio o l'acquisizione d'ufficio di un titolo non dichiarato e non ancora conseguito al momento della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il titolo di riserva deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda quando la legge e il bando richiedono l'indicazione nella domanda dei titoli di riserva posseduti.
  • La possibilità di dichiarare o documentare un titolo di riserva dopo il superamento della prova orale e prima dell'approvazione della graduatoria riguarda soltanto titoli già posseduti al momento della presentazione della domanda, anche se non dichiarati o erroneamente dichiarati.
  • Il soccorso istruttorio e l'acquisizione d'ufficio non possono essere utilizzati per consentire l'introduzione di un requisito di partecipazione o di un titolo di riserva non posseduto al momento della domanda.
  • La riedizione o riadozione del bando, disposta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e limitata alla rinnovazione della motivazione relativa all'indizione della procedura, non riapre automaticamente i termini per valutare titoli conseguiti successivamente alla domanda né travolge gli altri atti della procedura già convalidati.
  • La Commissione Interministeriale RIPAM è legittimata passivamente rispetto agli atti connessi alle procedure concorsuali rientranti nelle competenze attribuite dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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