Cassazione Penale, Ordinanza n. 09338/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile di avere reso una dichiarazione infedele nell'ambito della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di indicare alcuni redditi (in particolare redditi INPS) rilevanti ai fini del limite reddituale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo di non avere voluto dichiarare il falso perché quei redditi non comparivano nella dichiarazione presentata e di avere comunque erroneamente creduto di non doverli indicare per il patrocinio; ha invocato l'errore sul fatto ex art. 47, comma 1, c.p. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando il mancato apprezzamento della minima offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di censure già disattese in appello e non accompagnati da una critica puntuale della motivazione impugnata. Nel merito ha osservato che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente reddituale, anche esente o non imponibile, e che le false indicazioni o omissioni integrano il reato quando riguardano dati rilevanti per l'ammissione al beneficio; ha inoltre affermato che l'errore sulla nozione di reddito rilevante non esclude il dolo, trattandosi di errore non riconducibile a legge extrapenale ai sensi della disciplina richiamata. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che la corte di merito aveva escluso il beneficio valorizzando il comportamento abituale e la presenza di più reati della stessa indole, circostanza ostativa ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, c.p.
L'errore invocato non è idoneo a escludere la punibilità nella specie, perché la falsa omissione riguarda dati reddituali rilevanti e non un fatto estraneo alla tipicità del reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. ed è esclusa quando ricorrono più reati della stessa indole o una condotta abituale.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro per la valutazione della tenuità del fatto, con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reato è integrato da false indicazioni o omissioni, anche parziali, nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, quando attengono a condizioni reddituali rilevanti per l'ammissione.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il richiamo espresso di tale disposizione nella norma incriminatrice esclude che l'errore sulla nozione di reddito rilevante integri un errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva rileva anche in relazione ai redditi inferiori al limite di ammissibilità, ai fini della revoca del beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della verifica del requisito reddituale rileva ogni componente di reddito che esprima capacità economica, anche se esente, soggetto a tassazione separata o non dichiarato al fisco; è irrilevante il mero criterio ISEE.
- Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, nella dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio integrano il reato quando investono dati rilevanti per la sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge.
- L'elemento soggettivo del reato in esame è il dolo generico, che può essere escluso solo da un effettivo difetto di consapevolezza del dato omesso; non è sufficiente allegare un generico errore interpretativo sulla rilevanza dei redditi.
- L'errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini del patrocinio non esclude automaticamente il dolo quando la norma incriminatrice richiama espressamente la disciplina extrapenale che definisce quel requisito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e non può essere riconosciuta quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole o abbia tenuto un comportamento abituale ostativo ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, c.p.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate dal giudice di merito senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
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