Sentenza n. 831/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del dirigente dell'U.I Entrate – Ufficio Pubblicità e autorizzazioni, P.G.N. 124682/2021 del 16.03.2021, notificato in data 16 marzo 2021, con il quale viene annullata l'autorizzazione PG 61465/2020 del 10.02.2020 all'installazione di cartello pubblicitario stradale in Bologna, via S. Donato 50 mt dopo incrocio via S. Nicolò di Villola, direzione centro; - per quanto occorrer possa del “Regolamento Comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari", approvato con deliberazione PG n.161731/1998 e successive modificazioni in parte qua ove all'art. 6 rubricato “limitazioni” esclude in via generalizzata la possibilità di installare cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato ancorché sconosciuto alla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento dell'autorizzazione all'installazione di un cartello pubblicitario stradale nel centro abitato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bologna aveva annullato l'autorizzazione precedentemente rilasciata per l'installazione di un cartello pubblicitario, ritenendo l'impianto incompatibile con il regolamento comunale che escludeva la possibilità di installare cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato. La ricorrente aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto e, ove occorrente, l'annullamento del regolamento comunale nella parte pertinente. La domanda cautelare era stata respinta per difetto del periculum in mora. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente. Il giudice ha affermato che, in presenza di una dichiarazione di non interesse alla decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, il principio dispositivo in senso ampio impedisce di decidere il merito d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese della fase di merito sono state compensate. È rimasta ferma la precedente condanna della ricorrente alle spese della fase cautelare, non essendo venute meno le ragioni poste a fondamento di tale statuizione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o richieste contrarie, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione e impedisce al giudice amministrativo di procedere d'ufficio nel merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse definisce la fase di merito senza travolgere automaticamente la regolazione delle spese già disposta nella fase cautelare, qualora permangano le ragioni poste a fondamento di tale statuizione.
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