Sentenza del 17/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Accertamento - Termini di accertamento - Raddoppio dei termini -Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato considerato tardivo perché notificato oltre il termine quinquennale. Per l’IRAP, infatti, non è prevista una sanzione penale per violazioni tributarie; di conseguenza non poteva operare il raddoppio dei termini di accertamento. L’atto è quindi risultato illegittimo per decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la tempestività dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, sostenendo che fosse stato notificato oltre il termine ordinario quinquennale. L’Amministrazione finanziaria aveva presumibilmente applicato il raddoppio dei termini previsto per le violazioni tributarie astrattamente rilevanti anche penalmente.
Norme richiamate
Norme sul raddoppio dei termini di accertamento tributario
Il raddoppio dei termini è applicabile solo quando la violazione tributaria oggetto dell’accertamento può integrare un reato tributario sanzionato penalmente. Non è sufficiente la mera astratta irregolarità fiscale.
Disciplina dell’IRAP
Poiché per le violazioni relative all’IRAP non è prevista una sanzione penale tributaria, il termine di accertamento non può essere raddoppiato.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce un’eccezione al termine ordinario e non può essere applicato automaticamente.
- È necessario verificare se la specifica violazione contestata sia effettivamente riconducibile a un reato tributario previsto dalla legge.
- Per tributi o violazioni soggetti esclusivamente a sanzioni amministrative, come nel caso descritto per l’IRAP, opera soltanto il termine ordinario di accertamento.
- Un avviso notificato oltre il termine ordinario è impugnabile per decadenza, anche se l’Amministrazione sostiene l’applicabilità del raddoppio.
- La verifica della tempestività deve considerare il tributo, la natura della violazione, la normativa vigente per il periodo d’imposta interessato e la data di notifica dell’avviso.
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