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Sentenza

Sentenza n. 3958/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4759/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, posto dalla sentenza del Tribunale di Milano, di accreditare sulla carta del docente euro 500 annui per le annualità riconosciute ai ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4759/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto all'accredito di euro 500 annui sulla carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e all'altro ricorrente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato, poiché il Ministero non aveva effettuato gli accrediti. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. È stata inoltre chiesta la corresponsione degli interessi sulle somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice ha chiarito che il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come provvedimento attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile, corredato dall'attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'esecuzione integrale della sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto il pagamento degli interessi, poiché l'importo della carta del docente è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, anche se utilizzato nell'anno successivo. Il ricorso è stato quindi accolto quanto all'obbligo di esecuzione e alla nomina del commissario, mentre è stata respinta la domanda di interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento del giudicato e adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    L'importo della carta del docente è riconosciuto al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni o interessi, anche quando venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • Ai fini della procedibilità del ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come provvedimento che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile e che sia corredato dall'attestazione di conformità; non è invece necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine congruo e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando una prestazione pubblica è normativamente prevista al valore nominale e senza maggiorazioni, il giudice dell'ottemperanza non può riconoscere interessi sulle somme oggetto dell'obbligo di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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